Nuova finestra temporale per il credito d’imposta a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Le domande per l’attribuzione del beneficio potranno essere presentate dall’1 al 29 dicembre 2014 da imprese e lavoratori autonomi la cui azienda o studio professionale sono stati distrutti o resi inagibili per effetto del sisma o che hanno subito la distruzione di attrezzature, macchinari o impianti utilizzati per la loro attività. Lo stabilisce, attuando le modifiche introdotte dal Dl n.74/2014, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi.

L’Agenzia determina il credito d’imposta che spetta a ciascun soggetto che ha fatto richiesta quest’anno sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo richiesto nei periodi dal 14 aprile al 30 giugno e dall’1 al 29 dicembre 2014.

Casistica più ampia per le attestazioni dei danni – Il provvedimento fa seguito alle modifiche introdotte alla disciplina del credito d’imposta dal Dl n. 74 del 2014, che prevede nuove modalità di attestazione dei danni, una più ampia platea di beneficiari e l’estensione del periodo agevolato. Il credito d’imposta è riconosciuto anche alle imprese che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti relativi all’acquisizione della certificazione di agibilità sismica.

Possono richiederlo imprenditori e lavoratori autonomi che hanno subìto la distruzione o l’inagibilità dell’azienda, a condizione che abbiano denunciato il danno alle autorità comunali e ne abbiano ricevuto conferma oppure a patto che gli immobili siano stati interessati da ordinanze di sgombero in quanto inagibili in parte o in tutto per effetto del sisma. Inoltre, sono ammessi al beneficio anche i soggetti che hanno riscontrato danni ai macchinari o impianti utilizzati per la loro attività e hanno ottenuto una verifica del danno da parte delle autorità comunali.

Modi e tempi per accedere al beneficio – Con la riapertura dei termini, le imprese e i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possono inviare, dall’1 al 29 dicembre 2014, la domanda in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i canali Entratel o Fisconline. Restano valide le richieste presentate entro il 30 giugno 2014, che potranno comunque essere sostituite entro la nuova scadenza. Il modello, previsto dal Dm 23 dicembre 2013 e approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’11 aprile 2014, è disponibile con le relative istruzioni sul sito internet www.agenziaentrate.it.

Come viene determinato il credito – L’Agenzia determina il credito d’imposta spettante a ciascun soggetto che ha fatto richiesta nel 2014 sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto con le domande inviate dal 14 aprile al 30 giugno 2014 e dall’1 al 29 dicembre 2014. La misura del beneficio riconosciuto viene resa pubblica con provvedimento del Direttore dell’Agenzia sul sito internet.

 

 

FONTE: Agenzia delle Entrate

 

 

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