Crediti commerciali e cartelle: la compensazione nel 2018 è ancora valida. Il decreto dignità ha esteso l’operatività delle disposizioni previste a favore di imprese e professionisti che hanno eseguito lavori per la Pa e non sono stati ancora pagati.
Anche nel 2018 le imprese e i professionisti che vantano crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione possono utilizzarli in compensazione per pagare i debiti derivanti da cartelle di pagamento. A stabilirlo è il Dl 87/2018 (“decreto legge dignità” – articolo 12-bis).
In questo modo, quindi, il legislatore ripropone l’operatività del meccanismo introdotto nel 2013 e la cui applicazione è stata estesa di anno in anno.
Tuttavia, diversamente dalle precedenti norme di estensione temporale della compensazione, questa volta la disposizione è immediatamente operativa, in quanto non si rinvia a un successivo decreto ministeriale di attuazione: il legislatore, infatti, ha espressamente previsto l’applicazione delle modalità operative indicate dal Dm 24 settembre 2014. La compensazione, peraltro, è applicabile con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.
Compensazioni crediti Pa-cartelle di pagamento
È stato il Dl 145/2013 a prevedere, per il 2014, a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, la possibilità di utilizzare in compensazione tali crediti per il pagamento di cartelle esattoriali (articolo 12, comma 7-bis).
I crediti in questione, però, devono essere debitamente certificati (cfr decreti Mef 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012) e, inoltre, è necessario che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato nei confronti della Pa.
L’applicazione della compensazione crediti Pa-cartelle di pagamento è stata successivamente estesa anche agli anni successivi:
- al 2015, dall’articolo 1, comma 19, legge 190/2014
- al 2016, dall’articolo 1, comma 129, legge 208/2015
- al 2017, dall’articolo 9-quater, Dl 50/2017.
Le modalità operative da seguire per la compensazione sono state dettate (inizialmente solo per il 2014) dal Dm 24 settembre 2014; poi i successivi decreti 13 luglio 2015, 27 giugno 2016 e 9 agosto 2017 ne hanno esteso la disciplina rispettivamente al 2015, 2016 e 2017.
La procedura
Per eseguire la compensazione, è necessario che il credito vantato nei confronti della Pa sia certificato dall’amministrazione interessata, cioè quella a favore della quale sono stati effettuati i lavori (somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali).
La richiesta di certificazione va effettuata attraverso la “Piattaforma dei crediti commerciali” disponibile sul sito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale piattaforma, infatti, serve a certificare e a tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla pubblica amministrazione per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali.
Ottenuta la certificazione, bisogna presentare all’Agenzia delle entrate-Riscossione l’istanza di compensazione, che può essere totale o parziale.
La compensazione può essere effettuata tra:
- crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati verso lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale
- debiti tributari, previdenziali e assistenziali, riferiti ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione verifica la conformità della certificazione e, in caso di esito positivo, procede alla compensazione e al rilascio dell’attestazione di pagamento.
Nell’ipotesi in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo (scaduti o in scadenza), è necessario indicare gli importi che si vogliono estinguere.