Covid-19, convertito in legge il nuovo Decreto che proroga ancora lo Stato di Emergenza, ecco che cosa cambia.
Approvato in via definitiva e convertito in legge il Decreto che proroga lo stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Il provvedimento che contiene ulteriori misure per il contenimento della pandemia, ridefinisce le scadenze previste per la quarantena precauzionale introducendo anche il principio dell’autosorveglianza.
Covid-19, cosa cambia con il nuovo Decreto che proroga Stato di Emergenza
È entrata così in vigore il 19 febbraio 2022 la legge 11/22 di conversione del decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”
Numerose le modifiche apportate rispetto al testo originario che assorbe i contenuti del decreto legge 229/21 che contestualmente viene abrogato.
Abrogato anche il Decreto Legge 2/22 (Disposizioni urgenti per consentire l’esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica).
Proroga dello Stato di emergenza
Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è prorogato fino al 31 marzo 2022.
Conseguentemente il Capo della Protezione Civile e il Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19 possono continuare ad adottare ordinanze per la prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.
Autosorveglianza e quarantena
Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, si applica il regime di autosorveglianza e non di quarantena precauzionale. L’autosorveglianza si applica anche in tutti i casi di guarigione successiva al completamento del ciclo primario oppure successiva alla dose di richiamo.
L’autosorveglianza consiste nell’obbligo
- di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19
- di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Ricordiamo che per l’applicazione del regime di autosorveglianza nell’ambito dei servizi educativi e nell’ambito scolastico, si applica l’articolo 6 del Decreto Legge 5/22 attualmente in fase di conversione alle Camere.
Criteri e modalità per i casi di isolamento, per aver contratto il virus, o di quarantena precauzionale, sono definiti con circolare del Ministero della Salute.
La cessazione dell’isolamento e della quarantena precauzionale consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, determina la cessazione dell’isolamento o della quarantena.
Durata del Green Pass
A partire dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass passa da nove a sei mesi. La norma va tuttavia coordinata con quanto previsto dall’art. 1 del DL 5/22. Pertanto la certificazione verde COVID-19, ha una validità di sei mesi dalla data di
- completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo
- avvenuta guarigione nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Il Green Pass non ha limite temporale di durata nei casi di
- somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario
- avvenuta guarigione nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Green pass base e green pass rafforzato
Introdotte per legge le definizioni di green pass base e green pass rafforzato.
È in possesso sia del green pass rafforzato che di quello base colui/colei che si trovi in uno dei casi di seguito elencati
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2
- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.
È in possesso del solo green pass base colui/colei che ha effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Impiego del Green Pass
Green pass base
Fino al 31 marzo e su tutto il territorio nazionale ivi compresi quelli collocati in zona arancione e rossa, è consentito l’accesso ai concorsi pubblici e ai corsi di formazione pubblici, a coloro che siano in possesso del Green pass base
Green pass rafforzato
Fino al 31 marzo 2022 e su tutto il territorio nazionale ivi compresi quelli collocati in zona arancione e rossa possono accedere ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre solamente coloro che siano in possesso del green pass rafforzato.
Ricordiamo che il DL 5/12 ha introdotto alcune deroghe all’obbligo del green pass rafforzato. Infatti è sufficiente il green pass base per gli spostamenti
- da e per le isole con il resto del territorio italiano
- da e per le isole lacustri e lagunari
- per quelli dedicati al trasporto scolastico
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
Resta comunque l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli “laddove si configurino assembramenti o affollamenti”, anche all’aperto.
L’obbligo di mascherina resta anche nelle zone della movida, dove si raduna la folla fuori dai bar e dai locali: se non è garantito il distanziamento, bisogna indossare il dispositivo.
Se poi ci sono eventi pubblici, concerti, manifestazioni e cortei organizzati all’aperto ma dove è impossibile garantire il distanziamento, le mascherine devono essere obbligatoriamente indossate
Fino alla cessazione dello stato di emergenza per l’accesso ai mezzi di trasporto adibiti a servizi di trasporto di persone è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il possesso e l’esibizione del green pass rafforzato.
Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie
Per fronteggiare le esigenze connesse all’epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, vengono stanziati sei milioni di euro per la realizzazione e l’allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.
Il testo coordinato del nuovo provvedimento
A questo link il testo completo del nuovo provvedimento.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it