In particolare, è stato introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO) e Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA).
Covid-19 e Cassa Integrazione: le novità dalla Legge di Bilancio 2021
Il periodo aggiuntivo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili al Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
È possibile richiedere la concessione della Cassa Integrazione e dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane. I trattamenti di CIGO devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, quelli di assegno ordinario e CIGD tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
Per quanto riguarda la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli, invece, è possibile richiederla per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
Con il messaggio 29 gennaio 2021, n. 406, l’INPS fornisce le prime informazioni sulle novità normative e fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande, rimandando a una prossima circolare tutti i dettagli.
Come fare domanda?
Si comunica che nel sito internet dell’Istituto sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze che, in relazione alla previsione contenuta nella menzionata legge n. 178/2020, devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021.
Atteso che per il finanziamento del nuovo periodo di trattamenti sono previste risorse specifiche e che il monitoraggio dei suddetti limiti di spesa è assegnato all’Istituto, ai fini della gestione delle istanze e per garantire una puntuale attività di rendicontazione contabile, sono state istituite le nuove causali di seguito indicate.
Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”.
Si precisa che sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.
Il testo completo del messaggio INPS
A questo link potete consultare il testo completo del Messaggio INPS.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it