Il Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, con la Sentenza del 13/11/2019, n.1903, si è pronunciato sulla casistica relativa ai costi della manodopera e sicurezza non indicati nell’offerta economica di una gara d’appalto.
Costi Manodopera e Sicurezza non indicati nell’Offerta: sussiste l’esclusione dalla gara d’Appalto?
A chiarire la situazione è il TAR di Catanzaro, che analizza la gara in un Comune per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa, dei lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione.
La Società riccorrente, seconda classificata nel Bando, ha impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento sulla base delle seguenti ragioni:
- l’amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet e nell’albo pretorio il provvedimento di aggiudicazione, che non sarebbe stato nemmeno comunicato a mezzo PEC alla ricorrente;
- e l’amministrazione avrebbe illegittimamente considerato valida l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, benché essa sia priva di sottoscrizione da parte dell’offerente in violazione del disciplinare che prevedeva la sottoscrizione in ogni pagina;
- infine l’amministrazione non avrebbe escluso dalla gara l’aggiudicataria benché nell’offerta tecnica non siano indicati gli oneri di sicurezza aziendale.
Costi Manodopera e Sicurezza non indicati nell’Offerta
Con riferimento all’analoga questione dell’omessa indicazione nell’offerta tecnica dei costi della manodopera, la giurisprudenza più autorevole (Cons. Stato, Ad. Plen., od. 24 gennaio 2019, n. 1), ha chiarito che la norma impone di aderire alla tesi secondo cui la mancata puntuale indicazione in sede di offerta di tali costi comporti necessariamente l’esclusione dalla gara e che tale lacuna non sia colmabile attraverso il soccorso istruttorio.
Peraltro, siccome l’obbligo di separata indicazione di tali costi è contenuto in disposizioni di legge dal carattere sufficientemente chiaro per gli operatori professionali, la mancata riproduzione di tale obbligo nel bando e nel capitolato della gara non potrebbe comunque giovare a tali operatori in termini di scusabilità dell’errore.
Tale lettura del quadro normativo nazionale si pone in armonia con la cornice regolatoria europea (CGUE, Sez. IX, sentenza 2 maggio 2019 in causa C-309/18).
In quanto i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel seguente modo.
Vale a dire nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio
Anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione.
A questo link il testo completo della Sentenza.