Costi della Manodopera, esclusione dall’appalto se il subappaltatore non li ha preventivamente indicati? Ecco la risposta.
L’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 prescrive che il concorrente indichi nell’offerta economica i costi della manodopera per l’esecuzione dell’appalto, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del rispetto dei minimi salariali.
I costi della manodopera costituiscono, pertanto, elemento essenziale dell’offerta, in quanto la loro indicazione consente di verificare la salvaguardia dei livelli retributivi minimi dei lavoratori (cfr. TAR Roma, sentenza n. 6540/2018 ed altre sentenze applicative su questo sito).
Ne consegue che la mancata quantificazione del costo della manodopera renda incompleta l’offerta, senza che sia possibile attivare il soccorso istruttorio non trattandosi della carenza di meri elementi formali della domanda di partecipazione (cfr., TAR Milano, sentenza n. 1855/2018). L’indicazione di una parte soltanto dei costi della manodopera concretizza pertanto una violazione dell’obbligo, al pari omissione totale del dato (cfr. TAR Napoli, sentenza n. 5148/2018).
Di contro, non può opporsi che l’obbligo di indicazione del costo della manodopera sarebbe limitato a quella proprio dell’offerente con esclusione di quello sostenuto dall’eventuale subappaltatore. In quanto finalizzata a consentire la verifica del rispetto dei minimi salariali la previsione (articolo 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016) non può che essere estesa a tutti i costi che l’offerente, direttamente o indirettamente, sostiene per adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte.
La norma, invero, si presterebbe a facili elusioni, se si consentisse di scorporare dal costo totale della manodopera il costo sostenuto dai subappaltatori (TAR Milano, 06.11.2018 n. 2515).