Ecco le ulteriori misure di prevenzione contenute nella nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, per limitare il contagio del Coronavirus nell’Isola.
Coronavirus: anche in Sicilia obbligo di mascherine all’aperto.
Il provvedimento entrerà in vigore mercoledì e avrà efficacia fino al 30 ottobre.
Ecco i dettagli della nuova ordinanza.
Coronavirus in Sicilia: obbligo di mascherine all’aperto
L’ordinanza si è resa necessaria visto che “il numero dei casi di Covid 19 continua ad aumentare” e che quindi “occorre mantenere una linea di massima prudenza”, con la evidente necessità di non “sottovalutare il rischio di una rapida ripresa epidemica dovuto ad un eccessivo rilassamento delle misure e dei comportamenti individuali anche legati a momenti di aggregazione estemporanea”.
Sarà pertanto “obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa”.
Efficienza delle FFP2: alcune considerazioni importanti.
Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina dovrà essere indossata “se si è nel contesto di presenze di più soggetti”. Si è dispensati “solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi.
Saranno esclusi dall’obbligo di utilizzo in modo continuativo “coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività”.
Chiunque entrerà nel territorio siciliano provenendo da Stati Ue o extra Ue avrà l’obbligo di registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it, “ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regione”.
A questa disposizione dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto rientro in Sicilia nei sette giorni antecedenti alla pubblicazione dell’ordinanza.
Le autorità competenti al mantenimento dell’ordine pubblico provvederanno a garantire il rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni di controllo,con la erogazione delle sanzioni previste dalla legge.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
A questo link il testo completo dell’Ordinanza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it