coronavirus-domande-frequenti-aggiornateDecreto #IoRestoaCasa, ecco le domande frequenti aggiornate all’ultimo provvedimento sulle misure adottate dal Governo.


Coronavirus: le domande frequenti aggiornate all’ultimo Decreto emanato, il Dpcm 11 Marzo 2020.

Ecco tutti i punti cruciali elencati uno per uno, come da elenco qui di seguito.

  • Con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo, cosa cambia rispetto ai decreti precedenti?

La novità principale del decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo è la chiusura, fino al 25 marzo, su tutto il territorio nazionale, di tutte le attività di ristorazione (bar, pub, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, gelaterie etc.) e di tutti i negozi, tranne quelli delle categorie espressamente previste.

In particolare, resteranno aperti i negozi di prodotti alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, le tabaccherie, i bar e punti di ristorazione nelle aree di servizio stradali e autostradali e i negozi di prima necessità o di servizi alla persona che sono elencati negli allegati 1 e 2, consultabili in fondo alla pagina.

Inoltre, sempre fino al 25 marzo, il decreto prevede che i Presidenti delle Regioni possano ridurre i servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea, per effettuare le dovute sanificazioni e assicurare i livelli essenziali di servizio. Allo stesso modo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà disporre la cancellazione o la riduzione dei servizi di trasporto via pullman, treno, aereo o nave.

  • Sono previste nuove limitazioni o regole riguardo agli spostamenti personali?

No, il decreto non cambia nulla di quanto già previsto da quelli precedenti in merito agli spostamenti. Valgono le norme e i chiarimenti già indicati.

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO

  • Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?

No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.

  • Sono ancora previste zone rosse?

No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

SPOSTAMENTI

  • Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?

Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro  o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.

La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.

È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

  • Posso muovermi in città?

I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione.

  • Recarsi in una delle qualsiasi attività commerciali rimaste aperte costituisce una motivazione valida per gli spostamenti?

Sì, ma alle condizioni specificate con la risposta alla domanda n. 1, e dunque per assolvere a una necessità della vita quotidiana dell’interessato (o del suo nucleo familiare) o per motivi di salute. Pertanto lo spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e dovrà sempre rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.

  • È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?

Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.

  • Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal dpcm 11 marzo 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).

  • Le edicole sono aperte, ma posso andare a comprare un giornale o un periodico o rischio una sanzione?

L’acquisto dei quotidiani e dei periodici è ritenuto una “necessità”, quindi anche gli spostamenti da e per le edicole, che li vendono.

  • Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n.  1 o con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato.

In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

  • Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

  • Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

  • Come si devono comportare i transfrontalieri?

I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedenti).

  • Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

  • Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

  • Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

  • È possibile raggiungere la propria casa di vacanza, in assenza di residenza o domicilio?

No, gli spostamenti restano consentiti ai sensi del DPCM dell’8 marzo 2020 solo per comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

  • Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?

Consultare la Faq corrispondente nella sezione “Turismo”.

  • È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

  • Posso uscire con il mio animale da compagnia?

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

  • Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?

Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali.

Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

  • Si può uscire per fare una passeggiata?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati.

Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana.

Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta.

La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone.

  • È consentito fare attività motoria?

Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo. Sono sempre vietati gli assembramenti.

  • È necessario avere con sé l’autodichiarazione per andare a fare attività motoria all’aperto?

No, l’attività motoria all’aperto è espressamente prevista dai decreti come consentita, quindi non è necessaria alcuna autodichiarazione. In caso di controlli, le autorità di pubblica sicurezza possono comunque richiedere di dichiarare il perché dello spostamento.

In quel caso, si è tenuti a effettuare la dichiarazione. In caso di dichiarazione falsa o mendace si può incorrere nelle sanzioni previste.

  • L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

È consentito l’accesso individuale a parchi e giardini pubblici, per praticare sport e attività motorie. Non è invece consentito accedervi in gruppo, né svolgervi in gruppo qualsiasi tipo di attività. È comunque sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, e conseguentemente restano preclusi tutti gli sport di squadra che possano implicare contatti ravvicinati tra i giocatori.

In caso di violazione, si può incorrere nelle sanzioni previste (si veda la sezione “Violazioni e sanzioni”). Inoltre, nei casi di ripetute violazioni del generale divieto di assembramento, può essere disposta la chiusura temporanea del parco, del giardino o dell’area pubblica ove la popolazione tenda ad assembrarsi.

  • Posso utilizzare la bicicletta? 

La bicicletta è consentita per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità e per svolgere attività motoria. È consentito  svolgere attività sportiva o motoria all’aperto anche in bicicletta, purché sia osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

  • Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto?

Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.

TRASPORTI
  • Sono previste limitazioni per il transito delle merci?

No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

  • I corrieri merci possono circolare?

Sì, possono circolare.

  • Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.

  • Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?

I Presidenti delle regioni possono intervenire programmando limitazioni del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per interventi sanitari necessari, comunque assicurando i servizi minimi essenziali. Anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può a tali fini intervenire su servizi automobilistici interregionali  e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

LAVORO

  • La modalità di “lavoro agile” (o lavoro a distanza) può essere applicata dal datore di lavoro pubblico e privato a tutti i lavoratori?

Sì. Sono previste modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile e non ci sono limiti, considerato che anche la normativa vigente prima dello stato d’emergenza sanitaria non prevedeva una soglia massima di lavoratori in questa modalità.

  • Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile di cui al DPCM 11 marzo 2020 è previsto fino alla fine dello Stato di emergenza oppure per il solo periodo di applicazione del DPCM 11 marzo 2020, e dunque fino al 25 marzo?

Lo svolgimento del lavoro in modalità agile è previsto fino al 25 marzo 2020, ossia per il periodo in cui è prevista l’applicazione delle misure straordinarie disposte dal DPCM 11 marzo 2020.

  • Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?

No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e gestionale per assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in modalità agile.

  • Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?

Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.

Decurtazione Malattia Dipendenti Pubblici, in quali casi è prevista?

  • Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho?

Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.

  • Se non è possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro pubblico può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse fino al 25 marzo?

Sì, salvo diversa determinazione dei Responsabili di Ufficio per lo svolgimento diservizi essenziali in sede.

  • Cosa viene disposto per quelle prestazioni lavorative che non rientrano tra le prestazioni essenziali e la cui natura intrinseca non consente lo svolgimento con modalità di lavoro agile, come nel caso di archivisti, commessi, autisti e ogni altro tipo di personale ausiliario, nell’ipotesi in cui tali soggetti abbiano esaurito le ferie maturate al 12 marzo 2020?

Laddove le ferie pregresse, il congedo, la banca ore, e altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti, utilizzati nel rispetto della contrattazione collettiva siano stati integralmente consumati e non vi siano altre prestazioni che tali lavoratori possano svolgere in modalità di lavoro agile, i periodi di assenza di tali dipendenti, conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge analogamente a quanto previsto dall’art. 19, comma terzo, del DL n. 9 del 2020.

L’Amministrazione non corrisponde in tali casi l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

  • Se non è possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro privato può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse fino al 25 marzo?

Salvo eventuali attività indifferibili da rendere in presenza, il datore di lavoro privato può programmare l’utilizzo delle ferie riferite all’anno precedente entro il termine di godimento o di utilizzo stabilito dalla contrattazione collettiva.

  • I rapporti di lavoro di colf, badanti e baby-sitter rientrano nella sospensione delle attività inerenti “i servizi alle persone”, disposta dall’art. 1, punto 3), del DPCM dell’11 marzo 2020?

No. Tali prestazioni lavorative non rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione.

  • Lo svolgimento di lavori urgenti di riparazione nella casa in cui si dimora, rientrano tra le attività assoggettate a sospensione ai sensi del DPCM dell’11 marzo 2020?

Le attività edili e artigianali non sono fra quelle sospese dal DPCM dell’11 marzo 2020 quindi tali prestazioni lavorative possono essere svolte qualora siano da considerarsi indispensabili e non prorogabili.

  • Sono un lavoratore transfrontaliero. Posso accedere al lavoro agile? 

Sì. Chi risiede in Italia e lavora in uno Stato limitrofo può accedere al lavoro agile, se il suo datore estero lo consente e secondo le condizioni previste dalla legge che regola il contratto di lavoro; non sono richiesti adempimenti in Italia al datore di lavoro straniero. Chi risiede all’estero e lavora in Italia può accedere allo smart working alle stesse condizioni della generalità dei lavoratori.

  • Quali misure alternative esistono per i lavoratori che non hanno disponibilità o possibilità di ferie e/o congedi?

Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Per i lavoratori del  settore privato, il datore di lavoro potrà valutare la possibilità di riconoscere a tali lavoratori forme di flessibilità oraria o di modifica transitoria dell’articolazione dell’orario di lavoro limitatamente al periodo di durata dell’emergenza ovvero il ricorso ad altri strumenti di flessibilità comunemente previsti dalla contrattazione collettiva (ad. esempio banca ore) ovvero la concessione di permessi straordinari.

UFFICI PUBBLICI

  • Gli uffici pubblici rimangono aperti?

Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.

  • Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?

Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.

SCUOLA

  • Cosa prevede il decreto per le scuole?

Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

  • I servizi educativi sono sospesi solo per i bambini della fascia 0-6 anni o anche per quelli di età superiore? 

Al fine di limitare rischi specifici di contatto, sono sospese tutte le attività socio-educative erogate nei confronti dei minori, quindi anche per bambini e ragazzi sopra i sei anni.

VIOLAZIONI E SANZIONI

  • Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?

Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.

  • Chi posso chiamare per segnalare la violazione delle disposizioni da parte di terzi?

È possibile segnalare eventuali violazioni, come sempre, alla polizia municipale o alle altre forze dell’ordine.

  • In caso di violazione delle norme, si è soggetti solo a una sanzione amministrativa o sono previste altre misure?

L’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Si ricorda a tale proposito che tale disposizione prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Inoltre la violazione degli obblighi imposti dalle misure a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

  • L’ammenda di cui si parla comporta l’iscrizione nel casellario giudiziale?

L’ammenda di cui si parla comporta l’iscrizione nel casellario giudiziale? Sì, salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dagli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) del codice penale.

In ogni caso la condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione.

Per l’elenco completo delle FAQ potete consultare questo link.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it