coronavirus-consulenti-del-lavoroL’approfondimento in materia arriva direttamente dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro italiani. Ecco tutte le informazioni utili.


Coronavirus, i Consulenti del Lavoro spiegano l’applicazione del “Lavoro Agile” in una guida redatta in queste ore.

Il Decreto sul Coronavirus, nel tentativo di limitare quanto più possibile gli effetti negativi del fenomeno epidemiologicom prevede (all’art. 2) che il lavoro agile sia

“applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato”. 

I Consulenti del Lavoro hanno pertanto pensato di chiarire alcuni dubbi interpretativi e applicativi, anche in considerazione del fatto che nelle due versioni del DPCM l’applicazione del lavoro agile passa da ‘automatica’ a ‘provvisoria’.

A questo link potete consultare un approfondimento della nostra redazione sullo Smart Working.

Coronavirus, i Consulenti del Lavoro delucidano sullo Smart Working

Nello specifico l’approfondimento analizza il regime derogatorio previsto dall’art. 2 del DPCM del 25 febbraio, soffermandosi su:

  • ambito territoriale a cui fanno riferimento le norme,
  • modalità applicative del lavoro agile automatico e provvisorio
  • e, in particolare, criticità legate a quest’ultima modalità.

Secondo i Consulenti, in sintesi, due elementi appaiono in ogni caso certi.

  1. La già ricordata preminenza del principio della volontarietà, che richiede, anche se in via semplificata e informale, l’incontro della volontà delle parti. A ciò riconduce l’espressione del DPCM secondo cui il lavoro agile è “applicabile”, quindi comunque eventualmente, ricorrendone i presupposti e sempre per la volontà delle parti. Elemento che non può essere pretermesso, nonostante il riferimento, di non semplice comprensione, della applicazione “in via automatica” prima e “provvisoria” adesso.
  2. La superfluità della forma scritta. Il lavoro agile “per ragioni di emergenza” infatti può essere concordato, “anche” (e non necessariamente) in assenza degli accordi individuali attraverso il deposito della autocertificazione dell’attivazione del lavoro agile, pur non potendo omettere la condivisione con il dipendente interessato.

Infine, nel documento è presente anche un modello di autocertificazione informativa, che il datore di lavoro deve compilare per attestare come il rapporto di lavoro agile si riferisca ad un lavoratore appartenente ad una delle aree localizzate come a rischio contagio.

A questo link il testo completo del Documento.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it