cooperazione socialeL’Agenzia fa il punto sulla disciplina che ha previsto l’imposta in misura ridotta per le prestazioni sociali, sanitarie e educative erogate nei confronti delle categorie più deboli. Con la circolare n. 31/E del 15 luglio, l’Agenzia fornisce un quadro del nuovo regime Iva sulle prestazioni rese dalle cooperative sociali e dai consorzi, introdotto dalla Stabilità 2016 (commi 960, 962 e 963, legge n. 208/2015) per allinearsi alle regole comunitarie.

 

La precedente disciplina prevedeva per le sole cooperative sociali la possibilità di optare, in quanto Onlus “di diritto”, per l’applicazione del regime fiscale più favorevole (esenzione o imponibilità ad aliquota del 4 per cento). Tale disposizione, tuttavia, era in contrasto con la direttiva 2006/112/Ce che, all’articolo 110, consente agli Stati membri di mantenere aliquote Iva ridotte inferiori al 5% solo se già applicate prima dell’1 gennaio 1991 (clausola di stand still). L’aliquota Iva interna del 4%, invece, era stata introdotta successivamente a tale data. Inoltre, anche la possibilità concessa alle cooperative sociali e loro consorzi di beneficiare del regime più favorevole, non era in linea con le regole comunitarie.

 

La nuova disciplina

 

In sintesi, con le modifiche introdotte dalla Stabilità 2016, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali e educative effettuate dalle cooperative, sia direttamente sia in base a convenzioni, nei confronti di specifiche categorie di soggetti, prevedono:

 

 

  • l’aliquota Iva del 5 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi
  • l’esenzione dall’imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di Onlus
  • l’aliquota Iva ordinaria del 22%, se rese da cooperative non sociali e non Onlus, a patto che non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni (numeri 18 e 21 dell’articolo 10 del Dpr 633/1972).

 

 

Ambito oggettivo

 

In base alle disposizioni introdotte dalla Stabilità 2016, l’Iva al 5 per cento si applica:

 

 

  • alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza
  • alle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali
  • alle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici
  • alle prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie
  • alle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus.

 

 

Destinatari delle prestazioni 

 

Ampliata la platea dei destinatari dei servizi. L’aliquota Iva al 5%, ora si applica anche ai migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Categorie che si vanno ad aggiungere a quelle individuate dalla precedente disciplina (anziani, inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati e minori).

 

Decorrenza

 

In merito alla decorrenza delle nuove disposizioni, la circolare chiarisce che si applicano ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2015. Per i contratti stipulati, invece, entro tale data le cooperative continueranno ad applicare l’aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione. Tra i contratti, quindi, da assoggettare al nuovo regime Iva se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di familiari, provvedono alla integrale corresponsione delle rette. Per la decorrenza del nuovo regime, invece, non rileva la data di accreditamento della cooperativa: il relativo atto non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto o convenzione.