Convivenza prematrimoniale e assegno divorzileUna recente sentenza della Corte di Cassazione ha incluso la convivenza prematrimoniale nel valore dell’assegno divorzile.


L’assegno divorzile è un contributo economico che viene erogato da uno dei due coniugi all’altro dopo il divorzio, periodicamente o una tantum.

La misura è delineata dall’art.5 comma 6 della Legge sul Divorzio, che stabilisce che il Tribunale, mediante sentenza, può stabilire l’obbligo ad un coniuge di somministrare un assegno all’altro coniuge, se quest’ultimo non ha i mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive.

La legge sul divorzio, essendo del 1970, non è aggiornata ai tempi correnti. Ma una recente sentenza della Corte di Cassazione ha incluso la convivenza prematrimoniale nel calcolo dell’assegno divorzile.

Ecco un approfondimento.

Convivenza prematrimoniale e assegno divorzile: cosa sapere

La sentenza di cui parliamo è la n°35385 del 18 dicembre 2023, che ha come oggetto un divorzio e la conseguente determinazione dell’assegno. Riguarda due coniugi divorziati, che hanno convissuto per 7 anni e hanno avuto un figlio prima di sposarsi, rimanendo poi sposati per altri 7 anni.

Nel 2020, la Corte d’appello di Bologna aveva stabilito una riduzione dell’assegno divorzile, riconosciuto dal tribunale ordinario in favore dell’ex moglie, sostenendo che la sua rinuncia al lavoro era avvenuta prima del vincolo coniugale e quindi non motivata dagli obblighi matrimoniali.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza, ha cambiato tutto: la convivenza prematrimoniale è ormai un’abitudine radicata e va messa al pari del matrimonio.

Bisogna, quindi, tenere conto anche degli anni della convivenza per la valutazione del valore dell’assegno divorzile, tenendo conto anche delle scelte comuni che hanno strutturato una ripartizione dei compiti tra i coniugi, comprese le rinunce professionali.

Quanto incide la convivenza prematrimoniale nell’assegno divorzile?

Come ricordato dalla Corte di Cassazione, l’assegno divorzile ha sia natura assistenziale che perequativo-compensativa.

Il coniuge che ha rinunciato al lavoro per la famiglia, in comune accordo con l’altro, non ha la possibilità di mantenersi nell’immediato e ha sacrificato, spesso in modo definitivo, le proprie aspettative.

Per questo, la Cassazione ha ritenuto corretto tenere conto anche della convivenza prematrimoniale “stabile e duratura” e dei patti tra i due coniugi, anche se non erano ancora sposati.

La convivenza prematrimoniale, perciò, è considerata nella determinazione di un assegno divorzile solo quando contribuisce al consolidamento dei ruoli familiari e relativi ai disequilibri economico-lavorativi.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it