Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 50mila euro a una società di autotrasporti per aver monitorato in modo illecito circa 50 dipendenti attraverso un sistema di geolocalizzazione installato sui veicoli aziendali.
L’indagine è partita da un reclamo presentato da un ex lavoratore e ha portato alla scoperta di numerose irregolarità.
Le verifiche, condotte in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di Finanza, hanno evidenziato che il sistema GPS raccoglieva in modo continuo informazioni sulla posizione, la velocità, i chilometri percorsi e lo stato dei mezzi (accesi o spenti), senza rispettare la normativa sulla privacy e discostandosi dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato territoriale del lavoro.
Uno dei principali rilievi mossi dall’Autorità riguarda le carenze nell’informativa fornita ai dipendenti. L’azienda non aveva chiarito le modalità del trattamento dei dati, né specificato che i conducenti potessero essere direttamente identificati. Il provvedimento di autorizzazione prevedeva, invece, l’anonimizzazione delle informazioni e l’adozione di soluzioni tecnologiche atte a limitare la raccolta di dati non essenziali rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale.
Inoltre, il periodo di conservazione delle informazioni era ben oltre i limiti imposti dal Regolamento UE: i dati rimanevano archiviati per più di cinque mesi, violando i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione.
Controllo illegittimo sui lavoratori: il Garante Privacy multa un’azienda di autotrasporti
Alla luce delle violazioni riscontrate, oltre alla sanzione economica, il Garante ha imposto all’azienda l’obbligo di fornire ai lavoratori un’informativa adeguata e di adeguare l’uso del sistema di geolocalizzazione alle garanzie previste dall’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Durante l’istruttoria, è emerso che la società aveva giustificato l’impiego del sistema GPS con esigenze di tutela del patrimonio aziendale, sicurezza sul lavoro e organizzazione produttiva. Tuttavia, le modalità di utilizzo del sistema, che prevedevano un monitoraggio pressoché continuo dei veicoli e, indirettamente, dell’attività degli autisti, sono risultate eccessive e sproporzionate rispetto agli obiettivi dichiarati.
In particolare, il monitoraggio durante le pause lavorative e la conservazione dei dati per un periodo di 180 giorni rappresentano una chiara violazione del principio di minimizzazione, secondo cui le informazioni raccolte devono essere pertinenti e limitate a quanto strettamente necessario per le finalità del trattamento. Il Garante ha anche ribadito che, di norma, la posizione di un veicolo non dovrebbe essere tracciata costantemente, ma solo quando strettamente necessario.
Un ulteriore elemento aggravante è stata la mancata risposta della società a una richiesta di chiarimenti da parte dell’Autorità. Nonostante l’invito a fornire informazioni supplementari fosse stato regolarmente notificato, l’azienda ha deliberatamente omesso di rispondere, rendendo necessario un supplemento d’indagine condotto dalla Guardia di Finanza.
Alla luce di queste irregolarità, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati effettuato dalla società, ritenendolo contrario ai principi di liceità, minimizzazione e limitazione della conservazione stabiliti dal Regolamento UE. Oltre alla multa, l’azienda dovrà adottare misure correttive per conformarsi alle normative vigenti, tra cui la predisposizione di un’informativa chiara e l’adeguamento del sistema di geolocalizzazione alle garanzie previste dall’autorizzazione ricevuta.