contributo, contributi tasse ANACLe imprese, che partecipano alle gare di appalto, bandite dalle stazioni appaltanti devono versare all’Anac un contributo, secondo quanto disposto dalla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 9 dicembre 2014, poichè sono obbligate alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dalla citata delibera.

 

L’obbligo del versamento della contribuzione si riferisce a tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del Codice, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, nei settori “ordinari” e nei settori “speciali”, indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato.

 

La vera novità sta nel fatto che nelle procedure di gara il contributo obbligatorio all’Anac può essere un adempimento effettuato anche da un terzo; non può essere causa di esclusione il bollettino di pagamento recante il codice fiscale di un soggetto diverso dal concorrente.

 

L’ANAC, con nota prot. 56036 del 23 ottobre 2014, aveva rilevato che nelle istruzioni operative pubblicate sul proprio sito era specificato che l’operatore economico era tenuto a verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG riportati sullo scontrino e che tali modalità erano espressamente richiamate nel disciplinare di gara a pena di esclusione.

 

La contribuzione dovuta da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici è calcolata in base alla delibera in vigore alla data di avvio della procedura di scelta del contraente. Per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla G.U.C.E ovvero sulla G.U.R.I. ovvero sull’Albo Pretorio.

 

Pertanto sono tenuti al versamento: a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del Dlgs 163/2006, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero; b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a); c) le società organismo di attestazione di cui all’articolo 40, comma 3, del Dlgs 163/2006.

 

Sono esclusi dall’obbligo del versamento della contribuzione le seguenti fattispecie:

 

  • i contratti di cui agli artt. 17, 18, 19, comma 1, lett. a), primo capoverso, 19, comma 1, lett. b), c), d) (con riferimento ai soli servizi erogati dalla Banca d’Italia), e), f) e 19, comma 2, del Codice;

 

  • i contratti di cui agli artt. 23, 24 e 25 del Codice;

 

  • gli affidamenti diretti a società raggruppate/consorziate o controllate nella concessione di LL.PP.;

 

  • i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

 

  • le procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 40.000 (con riferimento alle stazioni appaltanti);

 

  • le procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 150.000 (con riferimento ai soli operatori economici).

 

L’obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di ATI costituita sia nel caso di ATI non ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo, in quanto l’offerta è unica, anche se sottoscritta da tutte le imprese che la costituiscono.

 

In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per l’ATI.

 

La stazione appaltante deve indicare nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata che il versamento della contribuzione sia effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dalle “istruzioni operative” in vigore, pubblicate sul sito dell’Autorità.

 

Qualora l’operatore economico che partecipa alla procedura di scelta del contraente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall’Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell’ammissione del concorrente, deve richiedere che venga effettuato un nuovo versamento con una delle modalità ammesse.