certificazioni ambientali - ISO 50001Nel caso di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie le certificazioni ambientali e dell’energia costituiscono elemento di preferenza. Con la legge 28/12/2015, n. 221, all’articolo 17, il legislatore ha voluto introdurre alcune disposizioni incentivanti per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS, UNI EN ISO 14001, ECOLABEL UE e ISO 50001.

 

Tali disposizioni incentivanti stabiliscono che per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di:

 

  • registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate;

 

  • il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;

 

  • il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

 

  • il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell’energia, emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del citato regolamento (CE) n. 765/2008.