caneCon la risoluzione n. 158/E del 21 dicembre 2017, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di tassazione, ai fini delle imposte di registro e di bollo, di un contratto di appalto tra un Comune e una organizzazione di volontariato per il mantenimento e la custodia di cani e gatti randagi.


 

L’appalto, in base alle conclusioni del documento di prassi, sarà esente dai tributi se registrato entro il 31 dicembre 2017. Dopo tale data dovrà essere assoggettato solo all’imposta di registro in misura proporzionale. L’Agenzia, in primo luogo, delinea le disposizioni fiscali degli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato. Tali atti erano esentati dall’imposta di bollo e da quella di registro fino a quando l’articolo 102 del Dlgs 117/2017 (recante il Codice del terzo settore) ha, invece, abrogato la disposizione di esenzione.

 

Riguardo la decorrenza delle nuove norme, la risoluzione evidenzia che il regime fiscale degli enti del Terzo settore si applicherà, agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, non prima del periodo d’imposta successivo a quello in cui il Registro stesso diventa operativo. Per le Onlus, le Organizzazioni di volontato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps), tuttavia, l’articolo 104, comma 1, del Codice del terzo settore, ha previsto delle norme transitorie a partire dall’1 gennaio 2018. Tra le disposizioni provvisorie che si applicano dal 1° gennaio 2018 alle Onlus, Odv e Aps, la risoluzione ricorda le previsioni dell’articolo 82 del Dlgs 117/2017, in materia di imposte indirette e locali, con le singole agevolazioni applicabili ai fini del Bollo e del Registro.

 

Sulla base del quadro normativo delineato e delle ricordate disposizioni transitorie, l’Agenzia chiarisce che il contratto di appalto stipulato tra il Comune e l’organizzazione di volontariato non sconta né l’imposta di registro né quella di bollo se è registrato entro il 31 dicembre 2017 (articolo 5-sexies del Dl 148/2017). Se, invece, lo stesso contratto è registrato dopo il 31 dicembre 2017, sarà considerato esente dall’imposta di bollo (articolo 82, comma 5, del Dlgs 117/2017), mentre sarà assoggettato al Registro, con aliquota del 3% (articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, rubricato “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”).

 

Ciò in quanto il richiamato articolo 82 del Dlgs 117/2017, ai commi 3 e 4, contempla agevolazioni ai fini dell’imposta di registro per fattispecie differenti da quella in esame.