Contratto a tempo determinato 2024Il decreto Milleproroghe ha apportato alcune modifiche al contratto a tempo determinato: ecco come cambia nel 2024.


L’ultima modifica al contratto a tempo determinato era stata apportata col Decreto lavoro (Dl n°48/2023).
Ma col decreto Milleproroghe arrivano ulteriori novità. Vediamo quali sono.

Cos’è cambiato il contratto a tempo determinato col Decreto lavoro

Il Decreto Lavoro 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023 n°85, aveva già ritoccato il contratto a tempo determinato.

Sono state aggiunte, infatti, nuove causali per valorizzare “il ruolo della contrattazione collettiva nell’individuazione dei casi che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai dodici mesi”.

Il contratto a termine può superare i 12 mesi solo se c’è una delle seguenti condizioni:

  • Casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali;
  • In assenza di previsioni dei contratti collettivi, valgono le causali previste dai contratti collettivi applicati in azienda;

Inoltre, in assenza di disposizioni dei contratti collettivi applicati in azienda ed entro il 30 aprile 2024, rilevano le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti nel contratto individuale.

Le parti individuali possono avvalersi di questa possibilità, in modo che le parti sociali possano adeguare i contratti collettivi alla nuova disciplina.

Contratto a tempo determinato 2024: come cambia col Decreto Milleproroghe

Con le novità approvate dal Decreto Milleproroghe, viene spostato il termine del 30 aprile al 31 dicembre 2024.

Perciò, in assenza di disposizioni dei contratti collettivi in azienda, datore di lavoro e dipendente hanno la possibilità d’individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva, che giustificano una durata superiore ai 12 mesi, entro il 31 dicembre 2024.

A prescindere dalle novità in tema di causali, rimane a 24 mesi il limite massimo di durata dei rapporti a termine che possano esserci tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, tranne

  • In caso di diversa previsione dei contratti collettivi;
  • Nel caso di un’ulteriore stipula di un contratto a termine, della durata di 12 mesi, presso la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it