Si può recedere anticipatamente dal contratto stipulato con gestori di servizi di telefonia, internet e comunicazioni elettroniche?
Recesso anticipato dai contratti con gestore di servizi di telefonia, internet e comunicazioni elettroniche: ecco tutte le indicazioni.
In un mercato liberalizzato come quello delle comunicazioni elettroniche, si può sempre scegliere tra una pluralità di offerte e cambiare operatore, sia di rete fissa, sia di rete mobile, a seconda delle proprie esigenze.
Ma come si può ottenere il recesso anticipato? Si pagano delle penali?
Come si fa a cambiare operatore di rete fissa?
Per passare ad un nuovo operatore, l’utente può recedere dal rapporto contrattuale con il proprio operatore in qualunque momento, anche prima della scadenza. In quest’ultima evenienza, però, potrà dover sostenere i costi del passaggio al nuovo operatore.
L’utente che intende trasferire la propria utenza ad altro operatore deve comunicare tale volontà a quest’ultimo. Comunicandogli il codice di trasferimento, reperibile sulla fattura telefonica, nell’area web del sito dell’operatore di provenienza, o tramite il servizio clienti.
Regole per il Recesso Anticipato su contratti di telefonia, Internet comunicazioni elettroniche
Il recesso anticipato, senza penali, dai servizi di telefonia e comunicazione elettronica è stato previsto e disciplinato dal Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 che cita testualmente:
[…] I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore. Senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. […]
Quali spese vengono addebitate agli utenti che recedono dal contratto?
L’Autorità ha adottato apposite Linee guida (delibera n. 487/18/CONS ) e svolge un’attenta azione di vigilanza sulle spese di dismissione e di trasferimento dell’utenza applicate dagli operatori in caso di recesso anticipato.
- I costi di dismissione e migrazione della linea non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente o se più bassi i costi effettivamente sostenuti dagli operatori per dismettere o trasferire la linea;
- la restituzione degli sconti dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione; questo significa che agli utenti non potrà essere richiesta la restituzione integrale degli sconti goduti;
- gli utenti potranno continuare a pagare le rate residue dei beni e dei servizi anche se recedono dal contratto prima della scadenza del piano di rateizzazione. Piano che non potrà comunque superare i 24 mesi.
L’operatore può modificare le condizioni contrattuali?
Sì, in base all’art 70, 4 comma del Codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto Legislativo 1° agosto 2003), gli operatori hanno la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, sotto il profilo tecnico, giuridico o economico.
In tal caso, però, l’utente ha diritto ad essere informato della modifica, con preavviso di almeno 30 giorni. E può esercitare il diritto di recesso, senza penali né costi di disattivazione, o di passare ad altro operatore.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Ci sono troppe variabili nella legge, che fatta qualche eccezione, danno autonoma facoltà all’impresa di operare sui costi di recesso per disincentivare il cambio dell’operatore.