revisori legaliIl Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza del 18.12.2015 n. 5779, si è pronunciato sull’argomento relativo alla revisione dei prezzi nei contratti d’appalto, nella fattispecie in caso di rinnovo degli stessi. Nel caso di rinnovo del contratto si può utilizzare, infatti, come riferimento il precedente corrispettivo?

 

Il collegio, con riguardo alla fattispecie di cui è controversia, non ravvisa di doversi discostare dall’indirizzo in giurisprudenza secondo il quale la decisione di effettuare la revisione prezzi e la determinazione dei parametri da osservarsi a tal fine sono espressione di una sfera di valutazione discrezionale, che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato innanzi al giudice amministrativo nel termine decadenziale di legge, atteso che la posizione dell’appaltatore assume carattere di diritto soggettivo solo dopo che l’Amministrazione abbia riconosciuto la sua pretesa e si verta in materia del quantum del compenso revisionale (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4207; sez. V, 24 gennaio 2013, n. 465; V 03 agosto 2012 n. 4444; Corte di Cassazione, SS.UU. 30 ottobre 2014, n. 23067; 15 marzo 2011, n. 6016; 12 gennaio 2011, n. 511; 12 luglio 2010, n. 16285).

 

Nella specie il rapporto negoziale fra le parti – quanto al riconoscimento di compensi revisionali – recava una clausola di chiaro contenuto negativo, così che la pretesa azionata in alcun modo poteva ricondursi a un diritto soggettivo perfetto tutelabile con azione di accertamento, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione ove il contratto rechi un’apposita clausola che preveda il puntuale obbligo dell’Amministrazione di dar luogo alla revisione dei prezzi (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. 13 luglio 2015, n. 14559).

 

La consistenza di interesse legittimo della situazione soggettiva tutelata non muta per la previsione di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva per le questioni relative “alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo” nonché “ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento prezzi ai sensi dell’art. 133, commi 3 e 4” del d.lgs. n. 163 del 2006. La cognizione esclusiva del giudice amministrativo presuppone necessariamente il concorso per determinate materie di situazioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo agli effetti della tutela giurisdizionale, che il legislatore risolve con l’individuazione del giudice competente, senza che ciò incida sui mezzi di tutela (azione impugnatoria o di accertamento) a seconda della natura della posizione soggettiva che si assume lesa.

 

Per il periodo in cui l’espletamento del servizio è proseguito in virtù di apposita clausola di rinnovo del rapporto contrattuale si determina uno iato con il contratto originario, il nuovo periodo contrattuale si configura, pertanto, autonomo rispetto al precedente. Non può, quindi, trovare applicazione il meccanismo di revisione dei prezzi, perché incompatibile con la rinnovata volontà negoziale della ditta di rendere il servizio al medesimo costo in precedenza concordato e con accettazione della congruità del corrispettivo.

 

Quanto precede vale anche per l’ultima delibera n. 559 del 26 giugno 2013 che in parte dà atto della prosecuzione in fatto del servizio fino 30 giugno 2013 e, in parte, lo proroga fino al 30 settembre 2013 e fa, in conseguenza, sistema con il precedente regime di rinnovo del contratto insensibile, per quanto su esposto, ad ogni pretesa revisionale dei corrispettivi.

 

Per leggere il testo completo della sentenza potete consultare il file in allegato a questo articolo.