Contratti MEPA: sull’obbligo di bollo, da applicare sui numerosissimi contratti che ogni giorno vengono stipulati con le pubbliche amministrazioni tramite il portale di acquisti in rete, quali regole vanno applicate?
Contratti MEPA: obbligo di bollo, quali regole vanno applicate? L’Università fa presente che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, ha chiarito – in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 163 del 2006 recante il Codice dei contratti pubblici – che il documento di stipula con cui si conclude la procedura informatica di acquisto di beni e servizi sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sottoscritto dalla sola Amministrazione procedente deve essere assoggettato all ‘imposta di bollo ai sensi dell ‘articolo 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. n.642 del 1972.
In ragione di tali disposizioni normative, l ‘imposta di bollo è a carico del fornitore; tuttavia la pubblica amministrazione è tenuta ad assicurare il rispetto delle norme verificando l ‘effettivo versa mento della stessa.
Al riguardo l’Università rappresenta, che ri spetto alle istruzioni fornite con la citata risoluzione n, 96/E sono emersi alcuni dubbi interpretativi , a seguito dell ‘entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 20 1 6, n. 50, che ha abrogato il previgente Codice dei con tratti pubblici D.Lgs. n. 163 del 2006, ed il relativo regolamento approvato con il DPR. n. 207 del 2010.
In proposito, evidenzia, che contrariamente a quanto stabilito dal DPR n. 207 del 20 10, le disposizioni previste dal D.Lgs n. 50 del 2016 non chiariscono, in modo specifico, se l’ obbligo del pagamento dell’imposta di bollo debba ricadere in capo al fornitore senza che sulla pubblica amministrazione, operante in veste di stazione appaltante, debbano determinarsi condizioni di applicazione del principio di solidarietà nell’adempimento della predetta imposta.
L’analisi dell’Agenzia delle Entrate
Con la risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 20 13, è stato chiarito – in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 163 del 2006 recante il Codice dei contratti pubblici – che il documento di stipula con cui si conclude la procedura informatica di acquisto di beni e servizi sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) deve essere assoggettato all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. n .642 del 1972.
Tanto premesso, si osserva che con il Decreto legislativo 18 aprile 2016, recante ( Codice dei contratti pubblici ) sono state innovate la modalità di stipula dei contratti formati nell’ambito di una particolare procedura prevista per l’approvvigionamento dei beni da parte delle pubbliche amministrazioni e relativi a transazioni gestite per via elettronica e telematica nell’ambito del
Con riferimento al quesito concernente l’assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta per i contratti di acquisto di beni e servizi, a carico unicamente del fornitore/appaltatore della pubblica amministrazione (stazione appaltante), si osserva che l’articolo 8 del DPR n . 642 del 1972, stabilisce che “Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell ‘altra parte, nonostante qualunque patto contrario”.
Quindi, nel caso in cui la stazione appaltante sia una amministrazione dello Stato, l’imposta di bollo è a carico esclusivamente dei fornitori; diversamente, nel caso in cui la stazione appaltante sia una amministrazione pubblica, diversa dallo Stato, occorre far riferimento all’articolo 22 del DPR n. 642 del l 972, che stabilisce
“Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti.”
Per tutte le altre informazioni potete consultare il testo completo del documento, in allegato a quest’articolo.