La circolare n. 26 del 7/11/2014 del ministero del Lavoro fornisce una serie di importanti precisazioni sui Contratti di solidarietà.
La circolare n. 26 del 7/11/2014 del Ministero del Lavoro fornisce una serie di importanti precisazioni sui Contratti di solidarietà chiarendo, in particolare, alcuni obblighi e divieti per i datori di lavoro in materia di contratti e modifiche aziendali. Di seguito, elenchiamo le principali.
LICENZIAMENTI – Mentre il regime di solidarietà è in corso, il datore di lavoro non può licenziare (salvo che per giusta causa) né mettere in mobilità i lavoratori in solidarietà e neppure quelli in regime ordinario; se tale divieto fosse trasgredito, l’azienda perderebbe la propria quota di contributo, anche nel caso in cui fosse stata già anticipata ai dipendenti.
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO – Durante il contratto di solidarietà, è possibile convertire un rapporto a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato. Lo stesso vale nel caso in cui un lavoratore finisca il suo periodo di apprendistato trovandosi in regime di solidarietà.
CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA – Laddove un ramo d’azienda in cui è presente del personale interessato dal contratto di solidarietà vanga trasferito, “è possibile che il contratto venga portato fino alla sua naturale conclusione da parte dell’azienda cessionaria”, purché quest’ultima sottoscriva un apposito accordo con le associazioni sindacali.
Ricordiamo che i contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:
- mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi, art. 1 legge 863/84);
- favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84). Questa tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione.
Il contratto di solidarietà nasce come strumento atto a difendere l’occupazione, facendo in modo che il sacrificio imposto ai lavoratori, in seguito alla diminuzione dell’orario di lavoro, possa essere recuperato attraverso un rimborso di quote di retribuzione da parte dell’Inps.
La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà:
- 1. TIPO A – contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
- 2. TIPO B – contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).
Consulta l’allegato: Circolare-26-2014
FONTE: CGIA Mestre