Il 14 settembre 2015 termina il periodo transitorio di tre anni per l’adeguamento del contrassegno e della segnaletica specifica per i disabili, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, numero 151, con il “Regolamento recante modifiche al DPR 16 dicembre 1992 numero 495, concernente il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide”.
Con la modifica dell’articolo 381 del DPR 495/1992, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia autorizzazione mediante l’apposito contrassegno invalidi denominato “contrassegno di parcheggio per disabili” conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998.
Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale (v.articolo 1, comma 1, lett. b del DPR 151/2012).In base alla lettera e) dello stesso comma 1, il Comune potrà inoltre stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall’articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultano già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.