Il contrassegno disabili è un tagliando certificato che consente alle persone con problemi di disabilità, espressamente stabiliti dalla legge e riconosciuti da specifica certificazione medico-legale, di usufruire di agevolazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio.
In questo articolo sono riportate tutte le informazioni utili per capire che cos’è e come funziona il nuovo contrassegno disabili, quali agevolazioni prevede, le corrette condizioni di utilizzo e come richiederlo.
Che cos’è e come funziona
Il contrassegno disabili è un certificato rilasciato dal Comune di residenza che riconosce ed autorizza al soggetto portatore di handicap il diritto di usufruire di specifiche agevolazioni nella circolazione e sosta dei veicoli al suo servizio. A partire dal 15 settembre 2012 il contrassegno e le agevolazioni da questo previste sono valide su tutto il territorio italiano e in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea.
Il nuovo certificato, introdotto nel nostro ordinamento con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151/2012, è denominato Contrassegno unificato disabili europeo (CUDE) ed ha oggi la validità di un permesso internazionale volto a facilitare la mobilità stradale delle persone con disabilità in tutti gli Stati membri dell’UE. Nella nuova versione europea ha un formato rettangolare di colore azzurro in cui è raffigurato il simbolo internazionale dell’accessibilità.
Nello specifico il certificato consente di:
- Parcheggiare:
- nelle aree di sosta a tempo determinato, senza limitazioni di tempo e senza obbligo di esporre il disco orario
- negli spazi riservati ai disabili (eccetto quelli personalizzati, con apposita dicitura)
- gratuitamente nei parcheggi a pagamento, delimitati dalle strisce blu, quando i spazi riservati ai disabili risultino già occupati (novità introdotta dal Decreto Legge n.121/2021 e in vigore decorrere dal 1 gennaio 2022)
- nei parcheggi delle strutture ospedaliere.
- Circolare:
- nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi
- all’interno nelle zone a traffico limitato (ZTL), a traffico controllato (ZTC) e nelle aree pedonali urbane quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (D.P.R. 503/1996)
- in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche e in caso di circolazione per targhe alterne. (art. 188 Regolamento di esecuzione del CdS).
Chi ne ha diritto e come richiederlo
I requisiti per richiedere il permesso speciale di circolazione sono stabiliti dalla legge. Devono essere riconosciuti e certificati da specifica documentazione medico-legale rilasciata su richiesta dal medico dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza (Asl). Possono richiedere il contrassegno disabili:
- persone non vedenti
- disabili e portatori di handicap che hanno una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e/o impedita.
Una volta ottenuta la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti è necessario presentare un domanda di rilascio del permesso presso il proprio Comune di residenza a cui va’ allegata la documentazione medica.
Se le patologie sono permanenti è possibile richiedere il contrassegno disabili definitivo, che deve comunque essere rinnovato ogni cinque anni.
In caso di cecità temporanea, riduzione della capacità di deambulazione di tipo non permanente e nei riguardi di persone prive di autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua è possibile richiedere il “contrassegno disabili temporaneo” i cui tempi di validità sono inferiori ai cinque anni e sono specificati nel certificato medico-legale rilasciato dalla ASL. Per rilascio, il rinnovo e il duplicato del contrassegno disabili sia di tipo permanente che temporaneo è sempre consigliabile chiedere informazioni al proprio Comune di residenza.
Condizioni di utilizzo
Il contrassegno di disabilità è un permesso strettamente personale e in nessun caso cedibile. Non è vincolato ad uno specifico veicolo bensì al soggetto nei confronti del quale è stato rilasciato.
Può essere utilizzato su qualunque automezzo ma solo ed esclusivamente se il disabile intestatario è a bordo del veicolo. In caso di perdita dei requisiti, scadenza di validità o morte del titolare deve essere restituito all’Ufficio che lo ha rilasciato.
Il tagliando deve, di norma, essere sempre esposto nella parte anteriore dell’auto in modo visibile e in formato originale, non sono ammesse riproduzioni o fotocopie. Se il certificato non viene esposto il veicolo non è autorizzato ad usufruire della agevolazioni e sarà dunque soggetto alle sanzioni previste dal codice della strada. Il verbale della sanzione non potrà essere annullato presentando successivamente il contrassegno.
Fonte: articolo di Martina Pietrograzia