contenuto-minimo-succo-aranciaAlimentazione: finalmente in vigore la legge sul contenuto minimo di succo di arancia nelle bevande analcoliche. Ora serve obbligo di indicazione di origine della materia prima in etichetta.


Era ora! Questa è l’espressione che ci sembra più adatta per commentare l’entrata in vigore del provvedimento che innalza, finalmente, dal 12% al 20% la soglia del contenuto minimo di succo di arancia nelle bevande analcoliche prodotte in Italia a base, appunto, di arancia o la cui denominazione faccia comunque riferimento all’agrume stesso. La norma implicherà un significativo miglioramento nella qualità dei prodotti coinvolti e comporterà non solo ricadute positive dal punto di vista economico ma anche e soprattutto benefici per i consumatori.

 

Ora chiediamo però di compiere un ulteriore passo avanti, introducendo anche per le bevande analcoliche a base di arancia l’obbligo di indicazione di origine della materia prima già in vigore per altri prodotti, come latte e latticini, derivati del pomodoro, pasta e riso.

 

“Le garanzie in materia di tracciabilità non sono mai abbastanza. L’innalzamento del quantitativo minimo di succo di arancia nelle bevande analcoliche è un grande progresso ma i cittadini hanno anche il diritto di sapere da dove provengono gli agrumi contenuti in questi prodotti per compiere scelte di acquisto consapevoli” – dichiara Emilio Viafora, Presidente di Federconsumatori.