Affitti brevi: secondo una recente sentenza della Consulta la Regione ha un potere legittimo di prevedere un periodo di durata massima per le attività di locazione turistica nelle prime case.
La Corte Costituzionale, con la pronuncia 94/2024 ha comunicato che non è illegittimo per la Regione (nel caso specifico si tratta della Val d’Aosta) fissare la durata massima dell’attività di locazione degli alloggi a uso turistico.
I giudici hanno rigettato la questione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, affermando che con la disposizione impugnata il legislatore regionale – nell’esercizio della competenza primaria in materia di urbanistica a esso affidata dallo statuto speciale – ha inteso concretizzare quanto già stabilito nella legge urbanistica regionale.
Per la Consulta la Regione può limitare la durata della locazione turistica
La Corte Costituzionale, chiarendo la legittimità delle disposizioni regionali in merito agli affitti brevi in Valle d’Aosta, non ha ritenuto incostituzionale una recente normativa regionale, nonostante stabilisca un periodo massimo di centottanta giorni per le locazioni turistiche relative alle prime case.
La Corte ha argomentato che la questione riguardante la durata massima delle locazioni brevi rientra nella sfera di competenza del legislatore regionale in materia di urbanistica, come confermato dallo statuto speciale della Valle d’Aosta. Inoltre, ha sottolineato che la Regione ha interpretato l’utilizzo di parti dell’immobile per locazioni turistiche brevi come un cambiamento nella destinazione d’uso, adeguando questa decisione alle normative urbanistiche regionali.
Tuttavia i giudici hanno analizzato attentamente la disposizione regionale riguardante i contratti di locazione turistica brevi e ha stabilito che questa non interferisce con la disciplina dei contratti stessi. Questo significa che la normativa regionale non impatta sulla validità o sull’applicabilità dei contratti di affitto brevi stipulati tra privati.
Infatti è importante notare che, nonostante il limite di centottanta giorni imposto dalla legge regionale, la Corte ha chiarito che il superamento di questo limite non comporta l’invalidità dei contratti privati. Questi contratti rimangono sotto la giurisdizione del codice civile nazionale e delle sue disposizioni.
Questa decisione della Corte ha stabilito una continuità giuridica rassicurante per gli affitti brevi nella regione, garantendo che le normative regionali e nazionali coesistano in modo armonioso e mantenendo una chiara distinzione tra le competenze legislative della regione e dello Stato centrale.
Il testo della sentenza
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it