IRAP -Ai fini Irap, l’articolo 2 del Dlgs 446/1997 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive) stabilisce che “presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”.

 

Il successivo articolo 3 prevede che “soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’articolo 2. Pertanto, sono soggetti all’imposta: a) le società e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi (…)”. Si ricordi, peraltro, che il comma 2 dell’articolo 73 Tuir chiarisce che “tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono (…) i consorzi (…)”. L’espresso riferimento all’articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir, contenuto nell’articolo 3 del Dlgs 446/1197, consente, quindi, di includere i consorzi nel novero dei soggetti passivi Irap.

 

Per la determinazione dell’imposta dovuta dal consorzio si applicano le relative disposizioni del Dlgs 446/1997. Sinteticamente, si ricordi che l’Irap è dovuta per periodi d’imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. L’imposta dovuta è determinata applicando alla base imponibile, costituita dal valore della produzione netta, diminuita delle deduzioni previste dalla legge ed eventualmente spettanti, un’aliquota, il cui ammontare varia a seconda della tipologia di soggetti passivi.

 

L’Irap è dovuta solo in ordine alle attività effettuate nel territorio dello Stato e spetta alla Regione nel cui territorio l’attività stessa è esercitata. Nell’ipotesi in cui un soggetto passivo eserciti la propria attività nel territorio di più regioni, il legislatore prescrive specifiche modalità (diverse in base alla categoria di soggetto) per determinare l’assoggettamento a Irap per ciascuna regione. In linea di principio, la base imponibile, cioè a dire il valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione, è determinata come differenza tra componenti positivi e componenti negativi, secondo regole stabilite per ciascuna tipologia di soggetti in base al tipo di attività esercitata.

 

La disciplina dei contributi

 

L’articolo 2603 cc, rubricato “Forma e contenuto del contratto” (di consorzio), stabilisce che quest’ultimo deve indicare anche “i contributi dovuti dai consorziati”. Il successivo articolo 2614, con riferimento ai consorzi con attività esterna, prevede che “i contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile”. In entrambi i casi, l’obbligo del versamento dei contributi è finalizzato a dotare il consorzio dei mezzi idonei e necessari per il perseguimento dello scopo consortile e per lo svolgimento dell’attività.

 

Sotto il profilo tributario, i contributi versati dai partecipanti al momento della costituzione del consorzio non hanno rilevanza reddituale per il consorzio, cioè non concorrono alla determinazione del reddito imponibile del consorzio stesso (cfr risoluzione del 14/3/1979, n. 492 – Min. Finanze). Per i consorziati, tali contributi sono assimilati ai conferimenti e saranno imputati nell’attivo del bilancio alla voce partecipazioni. Al medesimo trattamento fiscale sono assoggettati i contributi destinati a reintegrare o incrementare il fondo consortile.

 

Per quanto concerne i contributi periodici versati indistintamente dai consorziati per garantire l’ordinario funzionamento del consorzio, è necessario distinguere tra due ipotesi:

 

 

  • se versati a un consorzio non commerciale, non concorrono a formarne il reddito imponibile (articolo 148, comma 1, Tuir)
  • se versati a un consorzio commerciale, costituiscono ricavi (articolo 85, comma 1, lettera g), del Tuir). Per i consorziati, tali contributi possono essere assimilati a costi d’esercizio.

 

 

I contributi versati dai consorziati a fronte della prestazione, da parte del consorzio, di servizi specifici a loro favore, sono considerati ricavi, che concorrono alla formazione del reddito, tanto per i consorzi commerciali quanto per quelli non commerciali.