consiglio-dei-ministri-ddl-concorrenzaIl Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato il DDL (disegno di legge) annuale per il mercato e la concorrenza.


Si introduce così una prassi virtuosa, sin qui priva di riscontri nella recente storia legislativa italiana: finora la legge, infatti, non era mai stata approvata per due anni consecutivi. In quindici anni, dal 2009, è stata realizzata solo due volte nel 2017 e appunto nel 2022. Questa è la terza.

Scopriamo dunque quali sono tutte le novità che presenta questo testo.

Il Consiglio dei Ministri approva il DDL Concorrenza

Il Ddl si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” sotto un duplice profilo: in primo luogo, l’approvazione annuale di una “legge sulla concorrenza” rientra tra gli impegni assunti nell’ambito dello stesso PNRR; in secondo luogo, il disegno di legge contiene una serie di norme volte ad assicurare il raggiungimento di alcune ‘milestone’ fissate nel quadro del Piano.

Il nuovo testo interviene su diversi settori: dai contatori intelligenti ai posteggi per gli ambulanti fino alle vendite promozionali.

Disciplina della rete di trasmissione dell’energia elettrica e di distribuzione di gas

Il testo interviene, tra l’altro, per modificare la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna).

Smart meters

Inoltre, si prevede la promozione dell’utilizzo dei cosiddetti smart meters o “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.

Nuovi poteri all’ARERA

Si attribuisce all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento.

Infrastrutture “cold ironing”

Si introduce la definizione di “infrastruttura di cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali.

Concessioni posteggio per commercio su aree pubbliche

Si stabilisce che l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, ispirate a principi di par condicio e trasparenza, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. Si fissa in dieci anni la durata massima della concessione.

Poi si prevede che i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i sei mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni.

Le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo di cui al paragrafo precedente hanno validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.

Procedure per le vendite promozionali

Sono semplificate le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente.

Termini per le comunicazioni dell’Antitrust

Si amplia da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve comunicare, alle imprese interessate e al Ministero delle imprese e del Made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate.

Si individua l’AGCM quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (es. servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it