Congedo Parentale per DAD: ecco una guida sintetica con tutte le informazioni utili sull’argomento.
La didattica a distanza, dopo gli ultimi aggiornamenti normativi, è ancora a causa del Covid-19 utilizzata su larga scala.
Per questo motivo il legislatore ha pensato di introdurre un congedo parentale volto a tutelare i genitori che hanno figli in DAD.
Scopriamone di più e analizziamo così anche l’evoluzione dei congedi associati all’emergenza covid-19.
Il primo intervento normativo: il Congedo Parentale per quarantena scolastica figli
In prinicipio, con la riapertura delle scuole a settembre il legislatore è infatti intervenuto con un congedo dedicato alle quarantene scolastiche.
Infatti il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli.
Si tratta di un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dalla ASL al verificarsi di casi all’interno della scuola.
A chi spetta?
L’articolo 5 del citato D.L. n. 111/2020 prevede la possibilità di beneficiare del congedo per i soli genitori lavoratori dipendenti. Escludendo, pertanto, dalla misura:
- sia i genitori lavoratori autonomi
- sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Si precisa che il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Maggiori informazioni su questo congedo a questo link.
Ricordiamo che anche al personale scolastico spetta il congedo parentale: maggiori informazioni qui.
L’ampliamento dei casi di quarantena scolastica: le istruzioni dell’INPS
Con la circolare INPS 20 novembre 2020, n. 132, l’INPS ha poi fornito ulteriori disposizioni in merito all’ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo.
In particolare, è possibile avvalersi del congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza:
- oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno della scuola
- anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali
- palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati,
- nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Per poter fruire del congedo è sempre necessario che la quarantena sia stata disposta dalla ASL.
Se volete avere maggiori informazioni su quando comunicare una gravidanza a Scuola potete leggere qui il nostro approfondimento sull’argomento.
Congedo Parentale per DAD: il Decreto del 13 Marzo 2021
E adesso veniamo all’oggetto specifico di questa analisi.
Con l’arrivo del Decreto Legge 30 del 13 marzo 2021 e con un Italia quasi nuovamente in lockdown il legislatore è così passato da un mero congedo per la quarantena scolastica a un congedo per i figli in DAD vero e proprio.
Si prevede infatti che in questo periodo vanno in didattica a distanza 7 milioni di studenti, come dire quasi 9 su 10. Chiusi anche gli asili nido, oltre a scuole materne, elementari, medie e superiori.
Lo stanziamento di fondi
Nello stanziamento di 282,8 milioni di euro si coprono fino al 30 giugno 2021 i periodi di astensione dal lavoro retribuiti al 50% e il Bonus babysitter.
N.B. Il personale della scuola non accede a questo secondo beneficio in quanto riservato ad alcune categorie di dipendenti del settore sanitario, forze dell’ordine e lavoratori autonomi.
Accesso alla prestazione di lavoro in modalità agile
Il disegno di legge prevede, dal 15 marzo 2021, prioritariamente l’accesso alla prestazione in modalità agile per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni:
- che svolge attività in DaD
- o si trovi ad aver contratto infezione da Covid-19
- oppure per quarantena disposta dal dipartimento dell’ASL territoriale.
Il congedo parentale per DAD vero e proprio
Solo qualora la sua prestazione non possa essere svolta da remoto, il genitore può usufruire di un periodo di congedo parentale straordinario retribuito con una indennità pari al 50%.
Smart working e congedo possono essere chiesti dai genitori alternativamente, per un periodo pari anche all’intera durata della sospensione dell’attività scolastica in presenza del figlio.
Il congedo è retribuito al 50% e può essere chiesto anche dai genitori di figli con disabilità (in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Se, infatti, al figlio/a è riconosciuta una disabilità grave non sono fissati limiti anagrafici. Invece dai 14 ai 16 anni il diritto al congedo rimane, ma senza corresponsione, né contribuzione figurativa.
Il rifinanziamento del Congedo per DAD
Previsto alla fine anche il rifinanziamento dei congedi al 50% per i lavoratori con figli minori di 14 anni in quarantena o in Dad.
La novità è contenuta nel decreto fisco-lavoro. A coloro che non possano lavorare in smart working dovrebbe essere garantita la possibilità di congedo al 50% fino a 14 anni e di congedo non retribuito tra i 14 e i 16 anni.
Nel caso di figli disabili non c’è il tetto dei 14 anni. Viene dunque prorogata la misura, introdotta con il Covid e finanziata fino allo scorso 30 giugno.
Il congedo è da utilizzare ancora una volta alternativamente all’altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata di:
- DAD (per sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza),
- infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
- quarantena del figlio disposta dall’ASL competente a seguito di contatto.
Se il figlio ha una disabilità accertata (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), i genitori hanno diritto al congedo parentale, in alternativa l’uno all’altro, a prescindere dall’età del figlio.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it