Congedo-parentle-285x185Congedo Parentale Obbligatorio: le novità, introdotta dalla legge di bilancio per il 2017, è solo l’ultimo tassello di una serie di misure per irrobustire i sostegni alla genitorialità che hanno visto la luce nel corso di questa legislatura.


Congedo obbligatorio più lungo di due giorni per i lavoratori padri dipendenti. Dal 1° gennaio 2018 i padri potranno assentarsi dal posto di lavoro per un totale di quattro giorni (anche non in modo continuativo) entro i cinque mesi dalla nascita o dell’adozione di un figlio dai due giorni previsti sino allo scorso anno.

 

Il congedo obbligatorio di maternità, come noto, era tradizionalmente una misura prevista in favore delle sole lavoratrici in occasione della nascita o dell’adozione di un figlio. Solo in caso di morte, assenza della madre o affidamento esclusivo del bimbo al padre il congedo poteva essere concesso al padre lavoratore ai sensi dell’articolo 28 del Dlgs 151/2001. Il congedo obbligatorio era stato esteso in via sperimentale anche ai padri lavoratori per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 riconoscendo loro un congedo obbligatorio di due giorni da fruire entro i primi cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione. La caratteristica di questo congedo è che può essere fruito in aggiunta a quello riconosciuto alla madre ed anche per periodi temporali coincidenti a quello attributi alla madre.

 

L’articolo 1, co. 354 e ss. della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha prorogato la misura anche negli anni 2017 e 2018 raddoppiando i giorni di congedo obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2018. Che quindi passano da due a quattro. Non solo. Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente potrà inoltre astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. In totale, pertanto, nel 2018 i giorni di assenza del padre in relazione alla nascita del figlio saranno quattro elevabili a cinque previo accordo con la madre. Si rammenta che è stata, invece, cancellata la facoltà prevista sino al 2016, per il padre di usufruire di ulteriori due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest’ultima (congedo facoltativo).

 

Per la fruizione del congedo obbligatorio valgono le regole già esposte nel Decreto del Ministero del Lavoro del 22 Dicembre 2012. In partiolare per il periodo di astensione obbligatoria il padre lavoratore dipendente ha diritto a un’indennita’ giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100 per cento della retribuzione e alla relativa copertura figurativa ai fini pensionistici. Quanto alle modalità applicative il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione puo’ essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto medesimo.