Sono disponibili le nuove FAQ dell’INPS da poco aggiornate a tutte le regole in materia introdotte durante il 2024: ecco cosa devono sapere genitori e lavoratori.


L’INPS ha recentemente pubblicato una serie di FAQ aggiornate per il 2024, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti normativi e operativi del congedo parentale, una misura che molti genitori trovano complessa. Questi chiarimenti sono rivolti non solo ai cittadini, ma anche agli addetti ai lavori, per agevolare la comprensione delle novità e semplificare le procedure di richiesta.

Il contesto delle FAQ

Negli ultimi anni, numerosi genitori hanno incontrato difficoltà nel comprendere le modalità di accesso al congedo parentale, soprattutto a fronte di modifiche normative. Uno dei principali problemi segnalati riguarda la procedura di domanda, i tempi di fruizione e i requisiti per accedere ai benefici economici.

Le FAQ, ora disponibili sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, affrontano queste problematiche fornendo risposte concrete alle domande più frequenti. Tra i temi principali trattati, spiccano l’aumento dell’indennità, i requisiti per accedervi e le modalità di presentazione delle domande.

A chi spetta l’aumento dell’indennità?

L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. Le altre categorie di lavoratori, come autonomi e iscritti alla Gestione separata, non beneficiano di questa maggiorazione. Per i dipendenti, la novità introdotta con la Legge di Bilancio 2024 prevede un incremento dell’indennità per un mese, fino all’80% della retribuzione, ma solo per l’anno 2024.

Dal 2025, la stessa indennità sarà del 60%. Per ottenere questo aumento, è necessario che il mese di congedo sia fruito entro i sei anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), e che il congedo di maternità o paternità termini dopo il 31 dicembre 2023.

Modalità di fruizione del congedo

Un altro punto importante riguarda la possibilità di fruizione del congedo se uno dei genitori è dipendente e l’altro no. In questo caso, solo il genitore lavoratore dipendente potrà beneficiare dell’indennità maggiorata. Inoltre, i genitori non possono “trasferire” i mesi di congedo non utilizzati: se uno dei due non usufruisce del congedo, i mesi non utilizzati non possono essere fruiti dall’altro genitore.

Maggiorazione del congedo parentale

Quando si parla di maggiorazione del congedo parentale, la normativa stabilisce che tale maggiorazione si applica su base mensile. Tuttavia, per evitare ambiguità, è stato necessario chiarire come deve essere calcolata la durata di un mese ai fini del congedo parentale. Ecco come si definisce la “mensilità” in questo contesto:

Calcolo della mensilità

  • mese intero: un mese di congedo parentale può essere calcolato come un mese intero, cioè dal primo giorno del mese fino all’ultimo giorno dello stesso (ad esempio, dal 1° gennaio al 31 gennaio) oppure da una data specifica a un’altra data dello stesso mese, purché copra un intero mese di calendario o un suo multiplo (ad esempio, dal 18 febbraio al 17 marzo);
  • periodi inferiori a un mese: Se il periodo di congedo è inferiore a un mese, ad esempio da 10 giorni, le giornate di assenza vengono sommate fino a raggiungere 30 giorni, che vengono considerati come un mese. Questo significa che se, per esempio, un genitore prende congedo dal 1° al 15 del mese, queste 15 giornate verranno considerate pari a metà mese, ma se il congedo è di meno di 30 giorni, il totale di giorni sarà comunque considerato come un mese di congedo;
  • periodi superiori a un mese: Se il periodo di congedo supera un mese, ma non è un multiplo esatto di mesi (ad esempio, 45 giorni), la durata viene calcolata come il numero di mesi interi inclusi nel periodo. I giorni rimanenti, che non raggiungono un mese intero, vengono considerati separatamente. Per esempio, se un genitore fruisce di 45 giorni di congedo, questo sarà computato come 1 mese e 15 giorni, con il mese conteggiato in base al calendario comune e i giorni rimanenti separati.

Presentazione della domanda e modalità di pagamento

La domanda per il congedo parentale deve essere presentata telematicamente sul portale INPS, tramite il Contact center integrato o gli Istituti di Patronato. Sarà poi il datore di lavoro a erogare le indennità previste direttamente in busta paga, seguendo le istruzioni indicate dall’INPS nella Circolare n. 57 del 18 aprile 2024.

Esempi concreti

Le FAQ includono anche una serie di esempi pratici, che aiutano a comprendere meglio la normativa. Ad esempio, se un figlio è nato nel 2024, il genitore potrà beneficiare di due mesi di congedo indennizzati all’80% entro l’anno. Se, invece, uno dei genitori ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023, questo ha diritto a un mese indennizzato all’80% e a un ulteriore mese alle stesse condizioni, purché fruito entro il 2024.

Casi particolari

Le FAQ illustrano anche casi più complessi, come quello di genitori iscritti alla Gestione separata o lavoratori autonomi. In tali circostanze, il trattamento indennizzabile resta invariato al 30%, e l’aumento al 60% o 80% non si applica, poiché riservato ai dipendenti.

Congedo parentale: le nuove FAQ dell’INPS aggiornate al 2024

Qui il documento completo.