congedo-maternita-lavoro-nono-meseCongedo Maternità, al lavoro fino al nono mese? La proposta è contenuta in un un emendamento alla Legge di Bilancio 2019.


Il congedo di maternità diventa più flessibile. Le donne in gravidanza, infatti, potranno restare a lavoro fino al giorno del parto (oggi al massimo fino a un mese prima), fruendo interamente dei cinque mesi di congedo dopo la nascita del figlio (oggi il massimo è quattro mesi dopo). Lo stabilisce un emendamento approvato dalla commissione bilancio alla camera al ddl bilancio 2019.

 

La norma approvata dispone una ulteriore estensione della «“flessibilità del congedo di maternità, già prevista dall’articolo 20 del TU (151/2001) che già oggi consente alle lavoratrici in gravidanza di far partire l’astensione dal lavoro dal mese antecedente la data presunta del parto (rispetto ai due mesi di regola spettanti), restando così al lavoro fino all’ottavo mese di gravidanza. La nuova facoltà di lavorare anche durante il nono mese di gravidanza sarà riconosciuta, come oggi, a condizione che il medico competente attesti che l’opzione non porti pregiudizio alla salute della donna e del bambino. Il congedo, in tal caso, dovrà essere utilizzato entro i cinque mesi successivi al parto (fermo restando la durata pari sempre a cinque mesi).

Sulla fruizione del congedo maggiori informazioni sono disponibili in questo nostro approfondimento.

 

La maternità nella Legge di Bilancio

 

A sostegno della maternità la legge di bilancio prevede anche la proroga del congedo obbligatorio di paternità che nel 2019 passerà a cinque giorni dagli attuali quattro (con la possibilità per il padre di aggiungere un ulteriore giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima) e l’incremento del buono nido che dal prossimo anno sale dagli attuali 1.000 euro annui corrisposti per undici mensilità a 1.500 euro annui sino al 2021.

 

La manovra contiene anche una norma volta a promuovere il ricorso al lavoro agile (cioè la possibilità di eseguire la prestazione lavorativa senza vincoli di orario o di luogo di lavoro) per le madri e i lavoratori che hanno figli in condizione di disabilità. Nello specifico i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Se volete avere maggiori informazioni su quando comunicare una gravidanza a Scuola potete leggere qui il nostro approfondimento sull’argomento.