Il mio condominio, minimo, ha effettuato nel 2016 dei lavori di ristrutturazione edilizia. Non ha però richiesto il codice fiscale. I singoli condomini hanno sbagliato a portare in detrazione le spese?
Arnaldo D.
Per fruire dell’agevolazione in relazione a interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, è necessario che il condominio sia intestatario delle fatture ed esegua, nella persona dell’amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compresa la richiesta del codice fiscale. In caso di condominio minimo (con meno di otto condòmini), non tenuto alla nomina di un amministratore, qualora il pagamento sia stato effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale, senza pregiudizio al rispetto da parte delle banche o di Poste italiane Spa dell’obbligo di operare la prescritta ritenuta, non occorrerà acquisire il codice fiscale del condominio. In tale ipotesi, per beneficiare della detrazione, bisognerà inserire in dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Il contribuente, in sede di controllo, dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio (circolare 3/E del 2016).