Non è infrequente incontrare bandi di concorso nei quali la Pubbliche Amministrazioni, nel porre un termine per la presentazione delle domande di partecipazione, si affrettano a precisare che la tardiva ricezione delle medesime per causa del vettore postale comporta comunque l’esclusione dell’aspirante concorrente.
Un rischio – quello di non poter partecipare a una procedura selettiva per un inadempimento altrui – tanto più insostenibile qualora il bando preveda che l’invio della domanda a mezzo raccomandata a.r. sia l’unica modalità di presentazione della stessa.
Ebbene, tale modus operandi, già da qualche anno, non trova più il conforto della giurisprudenza amministrativa: secondo quest’ultima è, infatti, “contrario ai principi di giustizia e di ragionevolezza imputare al candidato il disservizio nel quale è incorsa l’amministrazione postale, specie quando il bando di concorso imponga, come mezzo per la presentazione della domanda di partecipazione, esclusivamente il servizio postale” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 11 giugno 2007 n. 6069).
E la sentenza n. 4226, pubblicata il 9 settembre 2016, della Sezione quinta del Tribunale amministrativo per la Regione Campania, sede di Napoli, ha confermato proprio questo importante principio, rendendo il relativo orientamento più che consolidato.
In breve i fatti all’origine di questa pronuncia: dopo aver inoltrato tempestivamente a mezzo raccomandata a.r. la domanda di partecipazione ad una procedura di selezione indetta da una A.s.l. (per il reclutamento di quattro assistenti amministrativi con contratto di lavoro non subordinato), un’aspirante candidata si è vista esclusa dall’elenco dei soggetti ammessi alla selezione.
A fronte di ciò, l’interessata ha impugnato gli atti della procedura, censurandone la legittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché per eccesso di potere sotto molteplici profili, e ha allegato al ricorso la ricevuta dell’ufficio postale che attestava l’invio tempestivo della propria domanda (vale a dire entro il termine stabilito dal bando di concorso).
Il TAR Campania, confermando appunto l’indirizzo di cui si diceva sopra (per i quali v. anche Cons. St., Sez. VI, del 3 luglio 2001, TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, del 23 febbraio 2002), ha accolto il ricorso, proprio in considerazione del fatto che quel bando prevedeva quale unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione la spedizione della domanda medesima a mezzo raccomandata a.r.; sicché “il fatto che il plico non sia mai pervenuto alla amministrazione, come sostenuto dalla parte resistente, non può ridondare in danno della ricorrente, non emergendo dalla documentazione in atti elementi che denotino una negligenza della ricorrente nella spedizione della domanda di partecipazione alla selezione de qua e dovendo con ogni probabilità il mancato recapito del plico essere attribuito ad un disguido del servizio postale”.
Un orientamento, quello qui commentato, da salutare con favore poiché volto a garantire la maggior partecipazione possibile alle procedure selettive pubbliche, e più in generale a tutelare il cittadino nei suoi molteplici rapporti con la Pubblica Amministrazione.