concorsi-pubblici-sos-equipollenze

Concorsi Pubblici: ecco alcune utili considerazioni in materia di equipollenze.


Per i concorsi pubblici, occorre fare più attenzione di quanto non si pensi, dato che le possibili insidie vanno ben oltre le eccedenti valutazioni che determinano immeritate precedenze in graduatoria, peraltro difficilmente impugnabili, data la difficoltà di oggettiva dimostrazione, in sede ricorsuale, dell’eccesso di potere determinato dal superamento della discrezionalità amministrativa.

Irregolare ammissione: termine di ricorso al TAR

È successo che in dei concorsi siano stati ammessi a partecipare candidati non in possesso del titolo di studio richiesto dal bando.

Anzitutto, va chiarito che il titolo di studio equipollente non autorizzato dal bando dà vita a vizio occulto, posto che la richiesta di accesso agli atti del candidato risultato non idoneo, o risultato idoneo ma non vincitore, dà diritto, in mancanza di specifica motivazione, ad acquisire le prove scritte, gli eventuali titoli e i verbali, ma non anche le domande di partecipazione al concorso.

Ciò significa che il candidato che sia ignaro dell’esistenza di quell’irregolarità, non ha possibilità di riscontrarla.

Ne deriva, secondo il principio della certezza del diritto, che, nell’ipotesi di presenza, nella graduatoria finale di merito, di candidati che furono ammessi a partecipare al concorso in difetto del requisito di ammissione, il termine di ricorso al TAR è non di sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, ma di sessanta giorni dalla conoscenza del fatto.

Online il protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici.

Concorsi pubblici: condizioni di ammissibilità delle equipollenze

Si è a lungo discusso circa il doversi considerare ammesse o meno le equipollenze nei casi in cui il bando si limiti a richiedere, ad esempio, laurea in economia e commercio, anziché laurea in economia e commercio e/o equipollenti.

Il non uniforme orientamento è, a partire dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 71 del 16 gennaio 2015, venuto definitivamente meno, dando luogo ai seguenti punti fermi, semplicemente conformi ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità dell’attività amministrativa, discendenti dall’art. 97 Cost.:

  1. in ipotesi di richiesta, nel bando, di un determinato titolo di studio, senza specificazione “e/o titoli equipollenti”, è ammesso solo quel titolo (gli orientamenti “estensivi” si discostavano dal fondamentale principio dell’autonomia decisionale degli enti, così come opportunamente evidenziata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3430 del 21 giugno 2013: qualora l’amministrazione che procede limiti la partecipazione a un procedimento di assunzione a chi sia in possesso di una determinata laurea, la sua volontà è chiara e determinata e non può esserle imposta l’acquisizione di professionalità diverse sulla base di una valutazione di equipollenza che essa ha escluso);
  2. in ipotesi di richiesta di un determinato titolo di studio, con la specificazione “e/o titoli equipollenti” sono ammesse le sole equipollenze di legge, così come stabilite, in riferimento a ciascun titolo di studio, dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009;
  3. le equipollenze sostanziali, cioè quelle eventualmente stabilite dall’ente (equipollenze amministrative), devono essere nominativamente specificate nel bando, oppure (è ovviamente lo stesso) quest’ultimo deve richiamare il regolamento che le prevede.

Si tratta in definitiva del fondamentale principio dell’inderogabilità della lex specialis, in rapporto al quale c’era pura e semplice confusione sul piano della lineare ed oggettiva individuazione dei presupposti di garanzia del criterio della trasparenza e di quello dell’imparzialità.

L’orientamento è, invece, sempre stato uniforme e consolidato quando i titoli di studio siano nominativamente e restrittivamente specificati (es: laurea in scienze politiche con indirizzo storico o con indirizzo sociologico), dando luogo alla stessa fattispecie di cui agli esempi prima specificati, ma il cui vincolo al principio dell’inderogabilità della lex specialis, non richiedendo alcuna lettura ragionata, è sempre stato evidente per chiunque.

Considerazioni

Il consiglio è, quindi, quello di prestare la massima attenzione a queste possibili insidie, non essendo di certo i “furbetti del cartellino” l’unico male della pubblica amministrazione.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it