Illegittima l’esclusione di un concorrente per il mancato superamento della prova orale, se il presidente della commissione non ha sottoscritto i verbali? Chiarezza sull’argomento arriva dalla seconda sezione del Tar della Campania, Salerno, nella sentenza n. 951/2017.
Il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, ha impugnato gli esiti sfavorevoli del concorso, per titoli ed esami, indetto con D.M. n. 95/2016 per l’accesso ai ruoli nella parte in cui ne aveva decretato il mancato superamento della fase orale.
In effetti, per quanto la documentazione versata in atti sia idonea a dimostrare, in relazione alle prove sostenute dagli altri candidati, la presenza del Presidente allo svolgimento delle prove orali, la obiettiva e non contestata mancanza di sottoscrizione del verbale inerente la prova svolta dal ricorrente appare insuscettibile di essere sanata in forza di alternative presunzioni, avendo, come tale, la funzione di attestare, per un verso, la regolare composizione della commissione valutatrice, nella sua caratteristica di collegio perfetto, e, per l’altro verso, l’appropriazione confermativa delle relative verbalizzazioni.
L’argomento più rilevante è che la mancata sottoscrizione dei verbali da parte del presidente della commissione non costituisce soltanto una carenza del verbale, ma incide sulla stessa composizione della commissione giudicatrice. Infatti, la commissione è un collegio amministrativo, che deve funzionare nella completezza dei suoi componenti, e deve perciò essere – secondo la formula usata da tempo – un “Collegio perfetto”.
In allegato il testo completo della Sentenza.