concorsi-pubblici-esclusione-smart-watchUn candidato dopo avere partecipato a una prova preselettiva per il reclutamento di dirigenti scolastici è stato escluso poiché il Comitato di vigilanza, constatato che indossava al polso un “Apple Watch serie 3”.


Concorsi Pubblici: ecco come si è pronunciato il TAR del Lazio sull’esclusione per chi indossa uno smart watch durante la prova preselettiva.

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Concorsi Pubblici, esclusione per chi indossa uno smart watch è legittima?

Il Tar Lazio respinge il ricorso ritenendo, erroneamente che il bando

  • contenesse il divieto di “introdurre in aula cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, fotocamere, videocamere e ogni strumento idoneo alla memorizzazione o informazione di dati
  • e disponesse che i candidati, laddove in possesso di tali dispositivi, dovessero spegnerli e depositarli “prima dell’ingresso in aula, pena l’esclusione dal concorso”.

Risulta invece che il Comitato di Vigilanza si sarebbe limitato a richiamare l’attenzione dei candidati sulla necessità di

  • tenere “un comportamento irreprensibile
  • e di non fare “uso di manuali, testi vari o cellulari, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, pen drive e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati”.

Il menzionato Comitato avrebbe, quindi, invitato i candidati a non fare “uso” delle indicate apparecchiature. Senza tuttavia menzionare il divieto di introdurle in aula, anche se disattivate o comunque inidonee all’utilizzo e in concreto non utilizzate.

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Le conseguenze delle disposizioni del Bando

In definitiva, in base al bando e alle istruzioni date dal Comitato di sorveglianza sarebbe stato vietato l’uso dei dispositivi di cui sopra. Ma non risulta vietata, tuttavia, l’introduzione in aula degli stessi, laddove (come nella fattispecie) i dispositivi non siano in grado di funzionare.

Quindi, anche in base alla detta nota, la mera introduzione in aula di uno dei dispositivi in essa contemplati non sarebbe stata sufficiente a giustificare l’esclusione. Inftti occorreva anche che il medesimo fosse idoneo alla “memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati”.

Del resto, l’appellante, mediante apposita perizia, avrebbe dimostrato che l’Apple Watch 3, se non collegato (come nella fattispecie) a un I-Phone, non sarebbe in grado di memorizzare informazioni o trasmettere dati.

Peraltro, l’art. 6, comma 12, del bando di concorso (D.D.G. n. 1259/2017), disponeva:

Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal corso-concorso”.

Conclusioni

Il bando, quindi, non vietava di introdurre in aula smartwatchs. Escluso che bando e avvertenze date ai candidati contemplassero un espresso divieto di introdurre in aula smartwatchs, occorre stabilire se la detta proibizione potesse discendere dal divieto di introdurre o usare “qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati”.

Conseguentemente risulta dichiarata l’illegittimità dell’esclusione.

A questo link il testo completo della Sentenza del TAR del Lazio.

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Fonte: articolo di Santo Fabiano