In un video di analisi il Dottor Simone Chiarelli analizza la situazione dei Concorsi Pubblici dal 15 Febbraio, tra possibilità e divieti.
Via libera ai concorsi delle Pubbliche amministrazioni dal 15 febbraio. Nel nuovo dpcm si specifica però che potranno partecipare però per ogni sessione massimo 30 candidati.
Parallelamente – specifica la ministra Fabiana Dadone su Facebook – proseguirà la possibilità di svolgere le prove in modalità a distanza e da remoto.
“La ripresa dei concorsi pubblici permette allo Stato di rafforzarsi, grazie all’ingresso di nuove forze e competenze”, scrive sulla sua pagina Facebook.
“A decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova […] Resta ferma in ogni caso […] la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”.
Per una guida completa a Cosa fa punteggio nei concorsi pubblici potete consultare il nostro approfondimento.
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Molti gli interrogativi
Ma sono comunque molti gli interrogativi che vengono posti in relazione alla possibilità di partecipare ai Concorsi Pubblici in emergenza Covid-19.
Ad esempio, nel caso di ripresa delle prove preselettive e delle prove successive, quale tutela c’è per coloro che sono in quarantena covid? Perdono tutte le possibilità? Verrà data possibilità di partecipare on-line? è stato previsto qualcosa?
In tal caso l’amministrazione deve organizzare sessioni aggiuntive o modalità alternative (es. prova telematica) per chi è in quarantena, malattia certificata ecc… ove possibile.
Ad esempio, per l’orale è generalmente possibile mentre per gli scritti, visto l’obbligo di contestualità, generalmente si ritiene non possibile e quindi chi è in questa condizione PERDE l’occasione.
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La normativa attuale
Inoltre, secondo la normativa attuale, ricordiamo:
è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
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Per illustrare, in maniera sintetica ma anche approfondita, la situazione attuale dei Concorsi Pubblici Simone Chiarelli, dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, SUAP, e disciplina generale degli Enti locali, ha messo a disposizione un video.
Fonte: articolo di Simone Chiarelli