Come puntualizzato dal Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 3864 del 18 luglio 2014 «l’art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che le concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici e che ad esse si applicano i principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici».
Nel caso specifico «i costi sostenuti per la sicurezza non possono farsi rientrare tra i principi generali a tutela della concorrenza, in quanto perseguono la diversa finalità di tutela dei lavoratori e vengono in rilievo nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta»; ne consegue che l’esclusione di una ditta per mancata indicazione nell’offerta degli oneri per la sicurezza è da ritenersi illegittima.
Nelle procedure di gara promosse dai Comuni aderenti ad ASMECOMM e aventi ad oggetto concessioni di servizi, la Centrale, in linea con la ratio dell’art. 30 del Codice degli Appalti, ha sviluppato delle apposite linee guida che pur snellendo le modalità di partecipazione alla gara in linea con la Direttiva 2014/23/UE, permettono di salvaguardare i principi di riferimento del Codice e della normativa sugli Appalti.
FONTE: ASMECOMM – Sistema di Committenza Pubblica