- ai beni dell’impresa concessi in godimenti a soci o familiari;
- ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.
Sono obbligati alla comunicazione i soggetti che esercitano attività di impresa sia in forma individuale che collettiva purché residenti. In particolare:
- imprenditore individuale;
- società di persone (snc, sas)
- società di capitali (spa, srl e sapa)
- società cooperative;
- stabili organizzazioni di società non residenti;
- enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
La comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari.
La comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari può essere effettuata, in via alternativa:
- dall’impresa concedente;
- dal socio;
- dal familiare dell’imprenditore.
La comunicazione va effettuata per ogni bene concesso nel periodo di imposta. Sono previste diverse esclusioni dall’obbligo di comunicazione e in particolare:
- beni concessi in godimenti agli amministratori
- beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, se costituiscono fringe benefit;
- beni di società o enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale concessi in godimento a enti non commerciali soci se utilizzano gli stessi per fini esclusivamente istituzionali;
- alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessa ai propri soci;
- beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi;
- beni diversi dalle autovetture, altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili ed immobili se di valore non superiore ad € 3.000 al netto di iva.
La comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni.
L’agenzia delle Entrate ha previsto che i soggetti che esercitano attività d’impresa sono tenuti a comunicare all’anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che abbiano concesso all’impresa finanziamenti o capitalizzazioni. La comunicazione può essere inviata solo dal soggetto titolare del reddito di impresa che riceve l’apporto per finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a € 3.600.
Sono esonerati dall’adempimento le imprese in contabilità semplificata che non sono dotate di un conto corrente dedicato all’attività o quando l’amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati relativi all’apporto (ad es. quando il finanziamento è stato effettuato tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata).