comuni-revisione-pianta-organica-farmacieL’Anci ha pubblicato la nota informativa, per tutti i Comuni, sulla revisione della Pianta Organica delle farmacie.


L’articolo 2, comma 2, della legge 2/4/1968 n. 475 s.m.i. prevede che “Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica.”

 

Relativamente a tale norma, la sentenza del Consiglio di Stato n. Sez. III, 14/2/2017 n. 652 ha ribadito che “la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale, e non alla Regione”, chiarendone anche i criteri e la tempistica.

 

La sentenza del Consiglio di Stato n. Sez. III, 14/2/2017 n. 652 ha ribadito che “la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale, e non alla Regione”, chiarendone anche i criteri e la tempistica.

 

Infatti i giudici, nella succitata sentenza n. 652/2017, hanno ritenuto che “la prima revisione da effettuarsi dopo l’applicazione del decreto legge n. 1/2012 era quella da eseguirsi entro il dicembre 2014 (Cons. Stato, Sez. III, n. 2059 del 2015)”, affermando altresì che “il provvedimento di revisione della pianta organica costituisce atto vincolato (art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/2012) e deve essere eseguito nell’anno pari sulla base della popolazione residente nel comune nell’anno dispari che lo precede”. Ciò incide soprattutto sulla farmacia istituita applicando il c.d. “quoziente parziale”.

 

Sul punto la richiamata sentenza n. 652/2017 ha previsto che “una volta venuto meno il rispetto dei parametri demografici, l’indizione del concorso e tutti gli atti conseguenti non costituivano ostacolo alla revisione della pianta organica (cfr. ord. della Sezione n. 600/16 e 601/16 del 25 febbraio 2016), in presenza di una specifica clausola inserita nel bando che recava lo specifico avvertimento per i concorrenti della possibile riduzione delle sedi farmaceutiche a seguito delle pronunce giurisdizionali rese all’esito dei giudizi pendenti”.

 

Per completezza è necessario ricordare che, all’atto della revisione, rispetto ad eventuali soppressioni per sedi farmaceutiche soprannumerarie, la precedente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 4085 del 4/10/2016 così disponeva:“[…] la riduzione del numero delle farmacie in pianta organica non comporta, nell’immediato, la chiusura di alcuna delle farmacie in esercizio — non essendovi previsioni normative in tal senso – ma avrà comunque effetto nel momento in cui la farmacia soprannumeraria venga (per altra legittima causa) a trovarsi vacante. Ma se la farmacia eccedente è già vacante quando la pianta organica viene rideterminata, la soppressione è immediata”.

 

Nel caso in cui, in sede di revisione, le amministrazioni comunali confermino immutato il numero delle farmacie, dovranno verificare l’eventuale applicazione dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 s.m.i. sul potenziale “decentramento” in zone investite da un notevole spostamento demografico. Resta ferma la possibilità di cui all’articolo 1, comma 161 della Legge 4/8/2017 n. 124.

 

I Comuni devono quindi valutare caso per caso la propria situazione e disporre, quanto prima ove non già effettuato, il provvedimento di revisione di cui trattasi.

 

In allegato il testo completo dell’informativa.