comune-movida-selvaggia-danniLo ha stabilito una recente Sentenza della Cassazione, la numero 14209/2023: se il Comune non riesce a limitare l’inquinamento acustico causato dalla “movida selvaggia” deve risarcirne i danni ai cittadini.


Gli schiamazzi notturni rappresentano, da sempre, un motivo molto solido per aprire contenziosi di diversa natura. Ad esempio, per quanto riguarda i rumori condominiali, la giurisprudenza ha stabilito che le immissioni acustiche, che superano di 3 decibel i rumori di fondo, possono essere vietate.

In alcuni casi, ad esempio, questi rumori possono essere oggetto della nostra quotidianità, come l’abbaiare reiterato del cane del vicino in condominio (ma a determinate condizioni).

Nel caso che esaminiamo oggi, invece, il tema dei rumori molesti si applica alla cosiddetta “movida”: ecco quali sono le conclusioni emerse da una recente pronuncia della Cassazione.

Il caso

Nel caso in esame alcuni cittadini avevano fatto causa nei confronti dell’amministrazione comunale per non aver tutelato i residenti dai danni causati dalle “immissioni da rumore“.

A causare questi disagi era stata la movida particolarmente “esuberante” di una zona centrale della Città, molto frequentata da giovani e meno giovani nelle fasce notturne. Quelle in cui i residenti avrebbero voluto, in sintesi, riposare.

Inizialmente la Corte territoriale aveva stabiliva che il Comune non era responsabile degli schiamazzi notturni, in base al fatto che non esistevano norme specifiche che imponessero all’ente un intervento diretto, oltre l’obbligo di garantire la quiete pubblica.

Ma a rovesciare questo giudizio e a legiferare in modo del tutto diverso sono stati i giudici della Cassazione.

Il Comune che fa “movida selvaggia” deve pagare i danni

La Suprema Corte ha infatti fornito un’interpretazione decisamente più estesa per quanto riguarda le responsabilità in capo all’Amministrazione di riferimento.

In sintesi, secondo quanto indicato testualmente nella Sentenza:

la tutela del privato che lamenti una lesione del diritto alla salute (costituzionalmente garantito) è incomprimibile nel suo nucleo essenziale sulla base dell’articolo 32 della Costituzione, ma anche del diritto alla vita familiare e della stessa proprietà, che rimane diritto soggettivo pieno sino a quando non venga inciso da un provvedimento che ne determini l’affievolimento, cagionata dalle immissioni (nella specie, acustiche) intollerabili, provenienti da area pubblica (nella specie, da una strada della quale la Pubblica Amministrazione è proprietaria).

In parole povere il Comune, che detiene la proprietà del demanio pubblico (in questo caso la strada dove si teneva la movida notturna) è direttamente responsabile dell’inquinamento acustico causato dai locali notturni e dalla loro clientela.

E pertanto tocca al Comune esercitare la tutela del diritto alla salute del cittadino: pertanto deve osservare rigidamente le regole tecniche previste in materia e i canoni di “diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni“.

In caso di inottemperenza a queste regole scatta la sanzione e, pertanto, può essere condannata sia al risarcimento del danno patito dal privato e obbligata a riportare le immissioni nocive al di sotto della soglia di tollerabilità.

Il testo completo della Sentenza

Potete consultare qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it