impianti-pubblicitariIl Comune può eliminare dal regolamento degli impianti pubblicitari utilizzabili sul territorio comunale se ritiene che la modalità di utilizzo di uno specifico mezzo pubblicitario da parte di un’impresa privata possa mettere a repentaglio la sicurezza pubblica. La delibera non necessita di motivazione in quanto si tratta di una decisione presa a tutela di un interesse generale.

 

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4794/2016 ribadisce il principio di prevalenza delle ragioni di interesse pubblico rispetto al diritto soggettivo all’esercizio dell’iniziativa economica privata. Conformemente al dettato costituzionale, secondo cui l’iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», la direttiva europea conferma che la liberalizzazione dell’attività di impresa può essere limitata solo per motivi imperativi di interesse generale, tra cui la «pubblica sicurezza» e la «sicurezza stradale». Non si tratta quindi di un diritto soggettivo assoluto, ma di un’attività che ben può cedere a fronte dei detti interessi generali. Ciò vale a maggior ragione se l’impedimento non interferisce in termini generali sull’esercizio dell’attività economica, ma soltanto su una particolare modalità di esecuzione, come nel caso in cui si stabiliva che i pali dell’illuminazione non potessero essere utilizzati per l’installazione di “gonfaloni” pubblicitari. A ciò si aggiunga che se l’ente è titolare degli impianti, è nel suo pieno potere stabilire quale uso farne fare ai terzi, come ad esempio escludere l’utilizzo dei pali per il sostegno dei “gonfaloni” pubblicitari, considerato anche che tale funzione è del tutto estranea a quella propria dei pali dell’illuminazione.

 

Secondo l’organo giudicante infine l’amministrazione locale non può, malgrado la riconosciuta sussistenza delle ragioni generali di sicurezza, essere poi obbligata ad operare comunque un bilanciamento tra l’esigenza generale di sicurezza e l’iniziativa economica degli interessati. Deve essere l’imprenditore privato a procurarsi i mezzi e le risorse per la propria attività, senza gravare sull’amministrazione pubblica o imporre l’utilizzo di risorse pubbliche per favorire la sua impresa. Non è ipotizzabile che il Comune possa addirittura farsi carico di verificare l’operatività di nuove soluzioni tecniche per favorire l’iniziativa economica privata. Una pretesa del genere non ha base giuridica e si configura come un’inammissibile ed irragionevole subordinazione della gestione del patrimonio pubblico a quello privato imprenditoriale. –