Quando si acquista una casa si pone spesso il problema degli eventuali debiti con il condominio lasciati dal vecchio proprietario: quali sono le regole per queste spese arretrate?
La legge pone una responsabilità solidale per due anni tra il venditore e il compratore. In altri termini l’amministratore di condominio può chiedere il pagamento tanto all’uno quanto all’altro, indifferentemente e a propria scelta. Un chiarimento importante fornito dalla Cassazione è che il vincolo di solidarietà tra acquirente e venditore, per i debiti arretrati con il condominio lasciati dal primo, funziona con riferimento all’anno dell’esercizio contabile del condominio di riferimento.
Il compratore risponde verso il venditore soltanto per le spese condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui egli sia divenuto condomino, mentre ha diritto di rivalersi nei confronti del suo dante causa allorchè sia stato chiamato dal condominio a rispondere di obbligazioni nate in epoca anteriore all’acquisto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1956 del 22/02/2000). Il condominio, il quale invochi in giudizio la responsabilità solidale dell’acquirente di un’unità immobiliare per contributi relativi alla conservazione o al godimento delle parti comuni, deve essere gravato della prova dei fatti costitutivi del proprio credito, fra i quali è certamente compresa l’inerenza della spesa all’anno in corso o a quello precedente al subentro dell’acquirente.
L’anno, cui fa riferimento l’art. 63 disp. att. c.c., comma 2 deve, peraltro, essere di sicuro inteso con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, non necessariamente, perciò, coincidente con l’anno solare.
In allegato il testo completo della Sentenza.