sospensionePubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n.144 del 24-6-2015 – Supplemento Ordinario n. 34) il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 di riordino dei contratti di lavoro e di revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) che prevede tra le altre novità anche un aumento al limite annuale dei compensi per le prestazioni di lavoro accessorio, pagati attraverso i voucher lavoro. In particolare il provvedimento (Capo VI, articoli 48, 49 e 50), lascia inalterata la definizione di questa tipologia contrattuale, ma modifica il campo di applicazione delle prestazioni di lavoro accessorio che, lo ricordiamo, integrano attività lavorative di natura meramente occasionale.

 

Più in particolare il limite annuo per i voucher lavoro viene portato a 7.000 euro (dagli attuali 5.000) per la totalità dei committenti o professionisti nel corso dell’anno. Il limite per singolo committente rimane invece di 2.000 euro annui. Il limite per chi percepisce prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, come gli ammortizzatori sociali, è di 3.000 euro annui. Superate tali soglie non sarà più possibile applicare questo tipo di contratto. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere di natura autonoma o subordinata.

 

Il lavoro accessorio viene retribuito attraverso i voucher lavoro, che il committente imprenditore o professionisti acquista esclusivamente con modalità telematica presso il sito INPS. Se il datore di lavoro non è un imprenditore o un professionista, può acquistare i voucher anche presso le rivenditorie autorizzate. Ogni buono ha un valore nominale di 10 euro, riferito alla retribuzione oraria (per eventuali variazioni, è necessario un apposito decreto ministeriale).

 

Prima dell’inizio della prestazione i committenti o professionisti devono comunicare alla Dtl (Direzione territoriale del lavoro) competente i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione.