Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 25.02.2016 n. 780, si esprime sui poteri della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’art. 84 si riferisce all’attività di giudizio a carattere tecnico sottesa alla scelta di quel criterio di selezione delle offerte, come si evince dal riferimento testuale operato dal comma 1 alla valutazione.
Il contenuto integrale del comma in esame è: «Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento».
Oltre questo dato letterale, in termini logici e sistematici è evidente che le puntuali disposizioni contenute nell’art. 84 concernenti le modalità di nomina e la composizione della commissione di gara in tanto si spiegano in quanto nelle procedure in cui la selezione delle offerte avviene secondo criteri di carattere discrezionale – e non già meramente meccanicistico come quelle da aggiudicare sulla base del massimo ribasso, per le quali nulla è infatti previsto – occorre assicurare la massima imparzialità, trasparenza e competenza dei soggetti preposti alla formulazione dei giudizi tecnici sulle offerte.
Il corollario da ciò ritraibile è dunque che le norme contenute nei successivi commi, ivi compreso l’ottavo, concernente il ricorso a commissari esterni, che si assume violato nel caso di specie, sono applicabili ai soli organi incaricati della valutazione tecnica delle offerte.
Inoltre l’art. 283 (Selezione delle offerte) del regolamento di attuazione al codice appalti di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il quale al comma 2 impone alla commissione di aprire in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche per le conseguenti verifiche di integrità e completezza documentale, si riferisce all’ipotesi tipica di unica commissione. La norma regolamentare in esame non è invece pedissequamente applicabile alla commissione incaricata della sola verifica delle offerte tecniche, laddove la stazione appaltante abbia sdoppiato gli organi della procedura, secondo una scelta non contraria a legge – come considerato da Cons. Stato, IV, 17 febbraio 2014, n. 749.
Per il testo completo della Sentenza potete consultare il file in allegato all’articolo.