la-nomina-delle-commissioni-di-gara-392Commissione di gara d’appalto: quando si esauriscono i suoi poteri e terminano le sue funzioni?


Commissione gara d’appalto: quando si esauriscono le sue funzioni?

La funzione della Commissione di una gara di appalto si esaurisce soltanto con l’approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell’amministrazione appaltante e, cioè, con il provvedimento di c.d. aggiudicazione definitiva: nel periodo intercorrente tra tali atti, sussiste il potere della Commissione stessa di riesaminare nell’esercizio del potere di autotutela il procedimento di gara già espletato, anche riaprendo il procedimento di gara per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi.

 

In via generale, anche dopo l’aggiudicazione provvisoria della gara (ora proposta di aggiudicazione, ndr) non può negarsi il potere della Commissione di gara di riesaminare nell’esercizio del potere di autotutela il procedimento di gara già espletato, riaprendolo per emendarlo da errori commessi o da illegittimità verificatesi, in relazione all’eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un’impresa concorrente (Consiglio di Stato, sez. III, 11/01/2018 n. 136; cfr. Consiglio di Stato, 30/04/2014 n. 2273; Consiglio di Stato, sez IV, 05/10/2005 n. 5360).

 

L’art. 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 precisa che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.