La dichiarazione dei redditi viaggia da anni accompagnata da un’“appendice” contributiva, riservata agli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e alla gestione separata dei liberi professionisti, quelli cioè senza una loro Cassa previdenziale o per i quali non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa professionale esistente.
Prima gli artigiani e commercianti…
I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi per se stessi e per i familiari collaboratori devono compilare la sezione I del quadro. Il reddito imponibile, ai fini della contribuzione previdenziale, è costituito dal totale dei redditi di impresa relativi al 2015, al netto delle eventuali perdite subite nelle annualità precedenti e portate in diminuzione del reddito dell’anno. I soci delle Srl iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti devono aggiungere, all’eventuale reddito d’impresa dichiarato, quanto riscosso come partecipazione agli utili o la somma attribuita dalla società in regime di trasparenza. La circolare specifica nel dettaglio i righi del modello Unico da prendere in considerazione per il calcolo dell’imponibile e indica l’operazione da eseguire.
Focus, poi, sui contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (“nuovi minimi”) e al regime contributivo agevolato previsto dalla legge di stabilità 2015. Per i primi, il reddito di riferimento è rappresentato dalla differenza degli importi indicati nei righi LM6 e LM9. Per gli altri, invece, la base imponibile è costituita dalla somma degli importi indicati nelle colonne 5 dei righi da LM22 a LM30, al netto delle perdite pregresse relative agli stessi redditi indicate al rigo LM37. Se è barrata la colonna 3 di LM21, si considera la somma dei redditi d’impresa, ridotta di un terzo e poi diminuita delle perdite pregresse relative a tali redditi.
… poi i professionisti
La II sezione del quadro RR deve essere compilata dai lavoratori autonomi tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata Inps. Ne sono esentati, quindi, coloro che sono iscritti e finanziano obbligatoriamente le specifiche casse di categorie. Il quadro va ignorato anche dai contribuenti assoggettati, per l’attività professionale svolta, ad altra forma di previdenza assicurativa (ad esempio, le ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti). Anche in questo caso, la circolare indica passo passo come definire il reddito su cui calcolare la quota contributiva dovuta. La base imponibile dei liberi professionisti è costituita dal totale dei redditi derivanti dal lavoro autonomo dichiarati ai fini Irpef, compreso quello percepito in forma associata e/o proveniente dal regime dei “nuovi minimi” o dal regime forfetario. Di conseguenza, i quadri di riferimento in Unico Pf sono RE, RH ed LM.
L’Inps, per evitare versamenti indebiti derivanti da redditi soggetti a versamenti diretti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie, specifica quali corrispettivi potrebbero incidere sul calcolo della base contributiva assegnando, a ognuno di essi, un codice che il professionista deve indicare nel modello RR. In definitiva, l’indicazione di tali elementi consente di evidenziare tutte le somme – anche se provenienti da rapporti diversi – sottoposte alla Gestione separata Inps, che concorrono al raggiungimento del massimale contributivo pari, per il 2015, a 100.324 euro.
Scadenze, rateizzazione, compensazione
Le scadenze 2016 sono le stesse previste per le imposte sui redditi, quindi:
- 16 giugno ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, 18 luglio, per il saldo 2015 e l’acconto 2016
- 30 novembre, per il secondo acconto 2016.
Commercianti e artigiani possono usufruire della rateazione esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, non per le somme relative al minimale stesso. I liberi professionisti, invece, possono frazionare sia il saldo relativo all’anno d’imposta 2015 che il primo acconto 2016.
La compensazione, tramite modello F24, potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2015.