commercialisti, commercialistaIl Ministero dell’Università e della Ricerca, rispondendo ad un quesito del Consiglio nazionale dei Commercialisti, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile. La notizia è stata diffusa dallo stesso CNDCEC con la nota informativa n. 80 del 21 ottobre 2015.

 

In merito si fa seguito alla nota prot. 17532 dell’8 Agosto 2013 per rappresentare che per essere esentati dalla prima prova scritta è necessario e sufficiente il possesso di un titolo di studio conseguito all’esito di un corso di laurea o di laurea magistrale in convenzione con l’ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) indipendentemente dalla sede territoriale e universitaria presso la quale il corso è seguito.

 

Sottoporre il suddetto esonero a maggiori e più restrittive limitazioni, come ad esempio richiedere l’obbligo di aver conseguito i titoli di primo e secondo livello presso la stessa sede dell’Esame di Stato per la sez. A e B dell’albo si configura, infatti, come contrario al dettato dell’art.46, comma 3 del decreto legislativo n. 139/2015.