In un recente video il Dottor Simone Chiarelli commenta la sentenza del TAR Lombardia 1778/2024 dedicata ad affidamento diretto, gara ed anomalia nel mondo degli appalti.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha emesso la propria decisione in merito a una controversia che riguardava l’aggiudicazione del servizio di inserimento lavorativo di persone svantaggiate nel settore della pulizia degli stabili comunali.

Il caso

La vicenda giuridica ha avuto inizio con la determinazione del Comune di indire una procedura di affidamento diretto, come previsto dall’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, per un importo base di euro 81.760,00 oltre IVA. Il Comune ha richiesto preventivi a cinque operatori, valutando le rispettive offerte tecniche ed economiche.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha giudicato migliore una delle offerte presentata per qualità e organizzazione, ma ha ritenuto non congruo il costo orario proposto, inferiore rispetto al costo di riferimento ministeriale, considerando necessari anche ulteriori costi di gestione specificati nel capitolato.

Di conseguenza, il servizio è stato affidato ad un altro concorrente. La società allora ha impugnato tale decisione, contestando la procedura di affidamento diretto e sostenendo violazioni normative e procedurali, nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione comunale.

Il principio di anomalia nel contesto dell’affidamento diretto

Il TAR Lombardia ha esaminato i motivi del ricorso, respingendoli tutti. In merito al primo motivo, riguardante la verifica di congruità dell’offerta, il Tribunale ha stabilito che l’amministrazione non ha violato le norme di gara e ha agito nel rispetto della discrezionalità conferitale dalla legge nel giudicare l’adeguatezza economica delle offerte ricevute.

Per quanto riguarda il secondo motivo, che contestava la natura della procedura come gara negoziata anziché affidamento diretto, il TAR ha confermato che l’amministrazione ha seguito correttamente le disposizioni per l’affidamento diretto, senza trasformarlo in una procedura di gara comparativa.

Il TAR Lombardia ha dunque valutato se la decisione del RUP fosse affetta da anomalie, come illogicità, irragionevolezza o irrazionalità. Ha concluso che la valutazione del RUP era legittima e non manifestamente inficiata da vizi procedurali o decisionali.

Pertanto, il ricorso è stato respinto e le domande di annullamento, subentro e risarcimento danni sono state dichiarate infondate. Le spese legali sono state poste a carico della ricorrente, con parziale compensazione in considerazione della parziale soccombenza dell’amministrazione comunale su un aspetto della causa.

In sintesi, il principio di anomalia nel contesto dell’affidamento diretto implica che l’amministrazione debba verificare se l’offerta economica proposta dagli operatori è congrua rispetto ai parametri di riferimento, anche se non si applica una procedura di gara completa. La discrezionalità amministrativa nella valutazione dell’anomalia richiede che le decisioni siano motivate e non irragionevoli, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento degli operatori economici.

Il commento a una sentenza del TAR su affidamento diretto, gara ed anomalia

Per fornire una panoramica sull’argomento sul proprio canale Youtube Simone Chiarelli, dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, SUAP, e disciplina generale degli Enti locali, ha messo a disposizione un nuovo video.

Potete guardare il video commento nel player video qui di seguito.


Fonte: articolo della redazione, video di Simone Chiarelli