Dal Duvri, il documento unico di valutazione che il datore di lavoro committente deve compilare, alle novità del “Decreto del fare”. Tra le finalità della ricerca: indicare le misure da adottare per eliminare, o ridurre al minimo, le “insidie” correlate all’affidamento di appalti o concessioni e la determinazione dei costi della sicurezza

Aziende committenti e imprese appaltatrici devono dialogare tra loro per una collaborazione, e uno scambio di informazioni, che abbia come finalità l’eliminazione – o almeno la riduzione al minimo – dei rischi da interferenza. Ad analizzare il fenomeno è l’ultimo studio del settore Ricerca dell’Inail “L’elaborazione del Duvri – Valutazione dei rischi da interferenze” ,scaricabile sul portale dell’Istitut. Il manuale si rivolge specialmente ai Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, che affiancano il datore di lavoro committente nella compilazione del documento.

Quando il Duvri è obbligatorio? Il documento parte dalle ultime novità apportate dal “Decreto del fare” e spiega in maniera chiara come comportarsi nel momento dell’affidamento di un lavoro ad una ditta esterna. “L’esigenza di questa pubblicazione nasce proprio dalle variazioni normative del decreto – spiega Raffaele Sabatino, del dipartimento Processi organizzativi dell’Inail e autore dello studio – che ha introdotto innovazioni quali la possibilità di esonero dall’obbligo di redazione del Duvri e la previsione dell’incaricato”. In sintesi – analizza Sabatino – relativamente all’affidamento di servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto queste non generano interferenze da gestire tra le attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini/giorno – sempre che non comportino rischi di incendio di livello elevato o la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive – è previsto l’esonero dall’obbligo di redazione del Duvri. Inoltre, nel caso di attività a basso rischio infortunistico, il Duvri potrà, nel futuro, essere sostituito dall’individuazione di una persona incaricata a sovrintendere anche ad attività di rilevante importanza, in termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno.

Una disamina delle principali casistiche di riferimento. Secondo Sabatino non è semplice, e nemmeno utile, generalizzare, perché “molto dipende dai contesti aziendali, dalle specifiche realtà lavorative, dalla tipologia di lavori, servizi e forniture appaltate”. Nella pubblicazione sono riportati alcune casistiche che possono contribuire alla comprensione della questione e, in generale, precisa il ricercatore, “abbiamo provveduto a una classificazione della tipologia dei rischi da interferenza, con i quali intendiamo appunto i rischi per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori derivanti dal contatto rischioso tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.

Costi speciali e ordinari. Lo studio si sofferma, infine, anche sui costi speciali e ordinari discendenti dall’elaborazione del Duvri. “Tra le finalità del documento – conclude Sabatino – oltre all’eliminazione dei rischi da interferenze, vi è quella di fornire indicazioni circa la determinazione dei relativi costi della sicurezza in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno dell’azienda del datore di lavoro committente”.

Scarica lo studio

 

FONTE: Inail

dadi e catene