Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 123 del 28 maggio 2024 il decreto con le nuove regole in materia di collocazione e uso degli autovelox.


Il nuovo Decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguarda le modalità di impiego dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, volti a rilevare a distanza le violazioni delle norme di comportamento indicate nell’articolo 142 del decreto-legge 285 del 1992.

Si tratta di un testo che ha un certo peso, perché vuole districare la matassa della questione “autovelox” dopo la sentenza della Cassazione in materia di omologazione dei dispositivi e dopo il periodo di “terrore” causato dal distruttore di autovelox “Fleximan”.

Localizzazione delle aree

Secondo quanto stabilito, la localizzazione delle aree in cui potranno essere impiegati gli autovelox sarà determinata mediante provvedimento del prefetto e dovrà essere segnalata con un anticipo minimo di 1 chilometro al di fuori delle zone urbane. Inoltre, viene istituita per la prima volta una distanza minima tra un dispositivo e l’altro, progressivamente variabile a seconda del tipo di strada, al fine di evitare una proliferazione eccessiva degli stessi.

Niente autovelox se limiti particolarmente bassi

L’utilizzo degli autovelox non sarà consentito in presenza di limiti di velocità particolarmente bassi, inferiori a 50 chilometri all’ora nelle strade urbane e solo nelle strade extraurbane nel caso in cui il limite di velocità non sia ridotto di più di 20 chilometri all’ora rispetto a quello stabilito dal codice per quel tipo di strada.

La tipologia di postazione

Il decreto stabilisce inoltre che l’impiego dei dispositivi a bordo di veicoli in movimento sarà permesso solamente in caso di contestazione immediata delle infrazioni, altrimenti si dovranno utilizzare postazioni fisse o mobili, opportunamente segnalate. Le postazioni mobili potranno essere presidiate da operatori di polizia stradale o collocate in modo temporaneo su cavalletti o strutture rimovibili, mentre quelle fisse saranno attivate in modo permanente in specifici punti delle infrastrutture stradali.

L’utilizzo di dispositivi a bordo di veicoli in movimento sarà consentito solo sulle strade o tratti di strada specificati, nei casi in cui non sia praticabile l’installazione di postazioni fisse o mobili.

Le specifiche tecniche per l’installazione delle postazioni sono dettagliate nell’allegato A del decreto, parte integrante dello stesso. Le postazioni fisse saranno collocate esclusivamente dopo valutazione dell’ente proprietario della strada, eventualmente su richiesta degli organi di polizia stradale che ne faranno uso.

Contestazione differita

Per quanto riguarda la contestazione differita delle violazioni, verranno principalmente impiegate postazioni fisse. Qualora ciò non sia possibile per motivi legati all’infrastruttura stradale o ad altre ragioni oggettive, sarà consentita l’installazione di postazioni mobili.

Visibilità delle postazioni di controllo

Infine, la visibilità delle postazioni di controllo sarà disciplinata secondo le disposizioni previste nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 giugno 2017, numero 282. L’indicazione visiva della postazione di controllo, quando realizzata mediante dispositivi a bordo di veicoli in movimento, sarà garantita dall’installazione di un segnale luminoso o a messaggio variabile sul veicolo, abbinato a un dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, attivo durante l’operazione di rilevamento.

Il testo del decreto su collocazione e uso degli autovelox in Gazzetta Ufficiale

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it